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Sentenza

Sentenza del 12/04/2018 n. 1629 - Comm. Trib. Prov. Milano

Accertamento - Omessa presentazione dichiarazione dei redditi Iva/Irap - Omessa risposta a questionario ed esibizione documenti - Accertamento induttivo - Mancato riconoscimento costi - Legittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'accertamento induttivo è stato ritenuto legittimo. In presenza di gravi irregolarità e della mancata collaborazione documentale del contribuente, l'Amministrazione finanziaria poteva ricostruire l'imponibile sulla base dei dati disponibili e non era tenuta a riconoscere costi non provati o non documentati.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimità dell'accertamento induttivo con cui l'Agenzia delle Entrate ha determinato il valore della produzione ai fini IRAP e il volume d'affari ai fini IVA senza riconoscere costi, a causa dell'omessa presentazione delle dichiarazioni IRAP e IVA, dell'assenza delle scritture contabili obbligatorie, dell'omessa risposta al questionario e della mancata esibizione dei documenti richiesti, anche nel corso del giudizio. L'Agenzia ha utilizzato i dati indicati dallo stesso contribuente in una dichiarazione presentata tardivamente.

Massime di principio

  • L'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e la mancata tenuta o esibizione delle scritture contabili possono legittimare l'Amministrazione finanziaria a ricorrere all'accertamento induttivo.
  • Quando il contribuente non fornisce la documentazione richiesta, i costi deducibili o detraibili non possono essere riconosciuti se non risultano adeguatamente provati.
  • I dati contenuti in una dichiarazione tardiva possono essere utilizzati dall'Amministrazione come base per la ricostruzione del reddito, del valore della produzione o del volume d'affari.
  • La mancata collaborazione durante il procedimento amministrativo e il giudizio rafforza la legittimità della ricostruzione induttiva, purché essa si fondi su elementi riferibili al contribuente e logicamente utilizzabili.
  • In situazioni analoghe, il contribuente deve dimostrare documentalmente l'esistenza, l'inerenza e l'ammontare dei costi che intende far valere.

Testo integrale

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