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Sentenza

Sentenza n. 1968/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione dirigenziale che ha inibito l'attività di autoriparatore e disposto l'immediata cessazione dell'attività in un immobile ricadente in area a rischio idrogeologico molto elevato (R4)

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione del 21 novembre 2022, adottata ai sensi degli artt. 19, comma 4, e 21-nonies della legge n. 241/1990, deducendo con un unico motivo articolato violazione dell'art. 50 TUEL e degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, incompetenza funzionale, sproporzione e sviamento. Ha sostenuto che il Comune si fosse limitato a recepire la nota della Polizia Locale, senza verificare autonomamente la concretezza e l'attualità del rischio né valutare le sue osservazioni. Ha inoltre contestato la persistente efficacia dell'ordinanza sindacale di sgombero del 12 febbraio 2010, invocando il tempo trascorso e l'assenza di verifiche sulla permanenza dell'emergenza; ha richiamato la successiva sanatoria edilizia, l'agibilità e gli assensi relativi a interventi edilizi come elementi contraddittori e idonei a fondare un affidamento sulla prosecuzione dell'attività. Infine, ha lamentato l'assenza di un adeguato bilanciamento tra l'interesse economico alla continuazione di una storica attività familiare e la tutela della sicurezza. Il ricorrente aveva anche proposto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., un ricorso contro il silenzio-diniego sull'istanza di accesso del 22 dicembre 2022, chiedendo documenti e informazioni sui provvedimenti successivi all'ordinanza del 2010, sui lavori di consolidamento e sulle inibizioni di altre attività nella stessa area.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di rinvio dell'udienza: non era motivata secondo l'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. e riguardava circostanze sopravvenute, inidonee a incidere sulla legittimità dell'atto impugnato. Ha dichiarato improcedibile il ricorso ex art. 116, comma 2, c.p.a., perché il Comune aveva successivamente adottato e depositato un formale diniego dell'accesso, non impugnato; ha aggiunto che l'istanza era comunque generica e chiedeva in parte informazioni che l'amministrazione non era tenuta a elaborare. Nel merito, ha respinto la domanda di annullamento. Ha ritenuto adeguatamente motivata l'inibizione, considerato che l'immobile ricadeva in area classificata dal PAI a rischio molto elevato R4 e interessata dall'ordinanza di sgombero del 2010. Il mero decorso del tempo non determina la caducazione dell'ordinanza contingibile e urgente se permane il pericolo; il ricorrente non aveva fornito neppure un principio di prova del suo superamento, mentre la classificazione R4 e il vincolo idrogeologico risultavano ancora vigenti e i finanziamenti per il risanamento erano stati stanziati solo nel 2025. Ha escluso il difetto d'istruttoria e di motivazione, rilevando che il Comune aveva agito sulla base del parere della Polizia Locale, instaurato il contraddittorio e richiesto ulteriori valutazioni agli uffici competenti sulle osservazioni dell'interessato. Ha escluso la contraddittorietà con la sanatoria edilizia, l'agibilità e gli altri assensi: tali atti attestavano la conformità urbanistico-edilizia, ma non l'assenza del rischio idrogeologico e non comportavano la revoca implicita dell'ordinanza di sgombero. Ha infine ritenuto proporzionata la misura, poiché la tutela della pubblica e privata incolumità prevale sull'interesse economico alla prosecuzione dell'attività; la conoscenza del rischio da parte del ricorrente impediva inoltre di riconoscergli un affidamento qualificato prevalente. Spese integralmente compensate per la peculiarità e complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    va respinta l’istanza di rinvio dell’udienza di trattazione del merito del ricorso depositata in data 11.6.2026 da parte ricorrente non essendo motivata in conformità a quanto previsto dal comma 1-bis, dell’art. 73, c.p.a.

    La richiesta di rinvio deve essere motivata in conformità all'art. 73, comma 1-bis, c.p.a.; inoltre, circostanze sopravvenute all'introduzione del giudizio non sono idonee a incidere sulla legittimità del provvedimento impugnato.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Il Comune ha depositato in giudizio la nota del 20.3.2023 indirizzata anche alla ricorrente con la quale l’istanza è stata formalmente rigettata. Parte ricorrente non risulta aver impugnato il suddetto provvedimento. Pertanto, il ricorso ex art. 116 c.p.a. deve ritenersi improcedibile.

    Il ricorso in materia di accesso diviene improcedibile quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un formale diniego sostitutivo del silenzio e l'interessato non lo impugna.

  • art. 19, comma 4, l. 241/1990

    La controversia ha ad oggetto la legittimità della determinazione dirigenziale prot. n. 151737 del 21 novembre 2022 con la quale il Settore Attività Economiche e SUAP del Comune di Catanzaro, ai sensi degli artt. 19, comma 4, e 21-nonies della legge n. 241 del 1990, ha adottato nei confronti del ricorrente un provvedimento interdittivo allo svolgimento dell’attività di autoriparatore, disponendo l’immediata cessazione dell’attività economica esercitata in un immobile ubicato in località Janò-Casalicchio.

    La disposizione è indicata quale base del potere esercitato dal Comune per inibire l'attività economica; la decisione ne conferma l'applicazione nel caso concreto in presenza del rischio idrogeologico accertato.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La controversia ha ad oggetto la legittimità della determinazione dirigenziale prot. n. 151737 del 21 novembre 2022 con la quale il Settore Attività Economiche e SUAP del Comune di Catanzaro, ai sensi degli artt. 19, comma 4, e 21-nonies della legge n. 241 del 1990, ha adottato nei confronti del ricorrente un provvedimento interdittivo allo svolgimento dell’attività di autoriparatore, disponendo l’immediata cessazione dell’attività economica esercitata in un immobile ubicato in località Janò-Casalicchio.

    La disposizione è indicata quale ulteriore base giuridica del provvedimento interdittivo; la sentenza ritiene legittima la cessazione dell'attività in ragione della situazione di rischio tuttora persistente.

Massime di principio

  • Il mero decorso del tempo non determina automaticamente la caducazione degli effetti di un'ordinanza contingibile e urgente quando persistano le condizioni di pericolo che ne hanno giustificato l'adozione e non sia oggettivamente possibile stabilire in anticipo quando il rischio cesserà; la situazione di pericolo deve tuttavia essere attuale al momento del nuovo provvedimento.
  • Chi contesta una misura interdittiva fondata sulla permanenza di un rischio idrogeologico deve fornire almeno un principio di prova del superamento delle condizioni di pericolo; la perdurante classificazione dell'area come R4 e la permanenza del vincolo idrogeologico possono sostenere la legittimità della misura.
  • Sanatoria edilizia, agibilità e assensi urbanistico-edilizi attestano la conformità dell'immobile alla disciplina edilizia, ma non equivalgono a una valutazione di assenza del rischio idrogeologico e non comportano la revoca implicita di precedenti ordinanze contingibili e urgenti adottate a tutela della pubblica incolumità.
  • Nel bilanciamento tra la prosecuzione di un'attività economica e la tutela della pubblica e privata incolumità, quest'ultima può prevalere; la conoscenza pregressa del rischio da parte dell'interessato esclude che gli atti edilizi successivi fondino un affidamento qualificato capace di prevalere sulle esigenze di sicurezza.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveAccesso documentale
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamento

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