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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16745/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa in relazione alle questioni dedotte.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Lecce limitatamente al trattamento sanzionatorio, deducendo l'erronea applicazione o il difetto di motivazione in punto di esclusione della recidiva e di determinazione della pena. Dal testo emerge che la decisione di merito aveva valorizzato la gravità del fatto in rapporto ai precedenti penali, applicando le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza. La Corte di cassazione rileva che tali censure investono apprezzamenti di merito non sindacabili in sede di legittimità e che la doglianza è generica perché non si confronta con la motivazione specifica resa in appello.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le censure che investono il giudizio di merito sulla dosimetria della pena e sulla valutazione della recidiva non sono, di regola, scrutinabili in cassazione quando si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
  • La doglianza è inammissibile se resta generica e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, specie quando il giudice di merito abbia indicato in modo non illogico gli elementi considerati decisivi.
  • La valutazione di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti, quando fondata su apprezzamenti di fatto non manifestamente illogici, appartiene al merito ed è sottratta al sindacato di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo che ricorrano cause ostative non evincibili dal testo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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