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Legge

L.R. Lombardia 16/2021

Modifiche alla legge regionale 19/2007 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) - Servizio psico-pedagogico

Normativa regionaleL.R. Lombardia 16/2021Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lombardia 16/2021 introduce nella l.r. 19/2007 un servizio psico-pedagogico per scuole statali e paritarie e IeFP, con supporto a studenti, famiglie e personale. Prevede un Comitato tecnico regionale e l’approvazione di protocollo e criteri di finanziamento. Le spese sono stanziate per il triennio 2021-2023; le relative previsioni risultano però poi abrogate dalla l.r. 23/2021.

Servizio psico-pedagogico nelle scuole lombarde

Servizio psico-pedagogico nelle scuole lombarde

La legge regionale Lombardia 6 agosto 2021, n. 16 interviene sulla l.r. 19/2007 per promuovere un servizio psico-pedagogico a supporto del sistema educativo regionale. La disciplina mira a rafforzare innovazione didattica, benessere scolastico e collaborazione tra scuola, famiglia e servizi territoriali.

Ambito di applicazione e finalità del servizio

La Regione promuove, sulla base di protocolli di intesa con il Ministero dell’Istruzione o con l’Ufficio scolastico regionale e nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, l’attivazione di un servizio psico-pedagogico:

  • per l’innovazione didattica e per il benessere della persona;
  • erogato congiuntamente da psicologi e pedagogisti;
  • di supporto alla dirigenza scolastica;
  • rivolto agli studenti, alle loro famiglie, al personale docente e non docente delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie, nonché degli istituti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

Il servizio opera in ambito psicologico e pedagogico e interviene su insuccesso formativo, povertà educativa, dispersione scolastica, difficoltà e disagio relazionale e di apprendimento, comprese le situazioni connesse alla pandemia da Covid-19. È inoltre finalizzato a promuovere competenza emotiva, cognitiva e relazionale, orientamento, benessere e pieno sviluppo della comunità scolastica.

Coordinamento istituzionale

Per l’attuazione della disciplina è istituito presso la Giunta regionale, senza oneri per il bilancio regionale, un Comitato tecnico regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge. Il Comitato ha funzioni di indirizzo e coordinamento delle iniziative preordinate all’attuazione del servizio.

Ne fanno parte:

  • il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, con funzioni di presidente;
  • un componente designato dall’Ufficio scolastico regionale;
  • un componente designato dall’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici;
  • un componente designato dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia;
  • un componente designato dalla Federazione nazionale delle associazioni professionali di categoria per pedagogisti ed educatori socio-pedagogici;
  • un componente designato da A.N.C.I. Lombardia;
  • un componente designato da U.P.L.

In relazione agli argomenti trattati, ai lavori del Comitato possono essere invitati altri soggetti.

Protocollo attuativo e criteri di finanziamento

La Giunta regionale, sentiti il Comitato tecnico regionale e la commissione consiliare competente, approva:

  • lo schema del protocollo di intesa previsto per l’attivazione del servizio;
  • i criteri per l’assegnazione dei fondi destinati all’erogazione del servizio psico-pedagogico.

Disciplina finanziaria

La norma prevedeva oneri pari a:

  • 500.000 euro per il 2021;
  • 900.000 euro per il 2022;
  • 1.000.000 euro per il 2023.

La copertura era disposta mediante incremento degli stanziamenti della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", programma 06 "Servizi ausiliari all’istruzione", titolo 1 "Spese correnti", e corrispondente riduzione della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri Fondi", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio 2021-2023. Per gli esercizi successivi al 2023 la copertura era rimessa alla legge di bilancio dei singoli esercizi.

Profili di attualità

La disposizione finanziaria richiamata dalla legge è riferita a esercizi ormai conclusi e il comma istitutivo delle modalità di attuazione finanziaria risulta poi abrogato dalla l.r. 16 dicembre 2021, n. 23. La disciplina resta quindi rilevante soprattutto come modifica testuale della l.r. 19/2007, ma non come base finanziaria attualmente operativa.

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