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Sentenza

Sentenza del 09/05/2017 n. 2578 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IVA - Diritto alla detrazione sugli acquisti - Evasione del fornitore - Consapevolezza dell'acquirente - Disconoscimento del diritto alla detrazione - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il principio affermato è favorevole al contribuente: il diritto alla detrazione può essere disconosciuto soltanto se l’Amministrazione prova la consapevolezza, effettiva o colposa, dell’acquirente rispetto alla frode o all’evasione. La mera evasione del fornitore, senza elementi idonei a dimostrare il coinvolgimento o la conoscibilità da parte dell’acquirente, non è sufficiente.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il diritto del soggetto passivo alla detrazione dell’IVA sugli acquisti quando il fornitore abbia commesso un’evasione. Il diniego non può fondarsi sulla sola irregolarità o evasione del fornitore: l’Ufficio deve dimostrare, mediante elementi oggettivi, che l’acquirente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in un’evasione IVA commessa a monte.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 633/1972

    La disciplina IVA sul diritto alla detrazione deve essere applicata nel rispetto del principio secondo cui il beneficio può essere negato solo quando l’Amministrazione dimostri, con elementi oggettivi, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere della partecipazione dell’operazione a un’evasione.

Massime di principio

  • L’evasione o l’irregolarità commessa dal fornitore non comporta automaticamente la perdita della detrazione IVA da parte dell’acquirente.
  • L’Amministrazione finanziaria deve fornire elementi oggettivi e specifici per dimostrare che l’acquirente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la frode o l’evasione.
  • La posizione dell’acquirente deve essere valutata in concreto, considerando le circostanze dell’operazione, la sua anomalia e gli eventuali indici di consapevolezza o negligenza.
  • Il contribuente diligente che documenta l’effettività dell’acquisto e adotta normali verifiche commerciali non perde il diritto alla detrazione per il solo comportamento illecito di soggetti intervenuti nella catena a monte.
  • In caso di contestazione, è decisivo distinguere tra la semplice mancata regolarità del fornitore e la prova del coinvolgimento consapevole, o colposamente inconsapevole, dell’acquirente.

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