Sentenza del 09/05/2017 n. 2578 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Diritto alla detrazione sugli acquisti - Evasione del fornitore - Consapevolezza dell'acquirente - Disconoscimento del diritto alla detrazione - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è favorevole al contribuente: il diritto alla detrazione può essere disconosciuto soltanto se l’Amministrazione prova la consapevolezza, effettiva o colposa, dell’acquirente rispetto alla frode o all’evasione. La mera evasione del fornitore, senza elementi idonei a dimostrare il coinvolgimento o la conoscibilità da parte dell’acquirente, non è sufficiente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il diritto del soggetto passivo alla detrazione dell’IVA sugli acquisti quando il fornitore abbia commesso un’evasione. Il diniego non può fondarsi sulla sola irregolarità o evasione del fornitore: l’Ufficio deve dimostrare, mediante elementi oggettivi, che l’acquirente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in un’evasione IVA commessa a monte.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633/1972
La disciplina IVA sul diritto alla detrazione deve essere applicata nel rispetto del principio secondo cui il beneficio può essere negato solo quando l’Amministrazione dimostri, con elementi oggettivi, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere della partecipazione dell’operazione a un’evasione.
Massime di principio
- L’evasione o l’irregolarità commessa dal fornitore non comporta automaticamente la perdita della detrazione IVA da parte dell’acquirente.
- L’Amministrazione finanziaria deve fornire elementi oggettivi e specifici per dimostrare che l’acquirente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la frode o l’evasione.
- La posizione dell’acquirente deve essere valutata in concreto, considerando le circostanze dell’operazione, la sua anomalia e gli eventuali indici di consapevolezza o negligenza.
- Il contribuente diligente che documenta l’effettività dell’acquisto e adotta normali verifiche commerciali non perde il diritto alla detrazione per il solo comportamento illecito di soggetti intervenuti nella catena a monte.
- In caso di contestazione, è decisivo distinguere tra la semplice mancata regolarità del fornitore e la prova del coinvolgimento consapevole, o colposamente inconsapevole, dell’acquirente.
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