Sentenza del 08/03/2017 n. 5988 - Corte di Cassazione
SOCIETA' DI CAPITALI - IN GENERE Cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese - Estinzione - Conseguenze - Legittimazione processuale dei soci - Limiti nella responsabilità - Conseguenze in ordine all'interesse ad agire e non alla legittimazione processuale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione contestava la sentenza della CTR che aveva accolto il ricorso della A. S.r.l. contro l'avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEG e IRAP per il 1999. I motivi riguardavano, tra l'altro, la mancata allegazione del processo verbale di constatazione all'avviso, l'asserita ultrapetizione o omessa pronuncia della CTR sull'utilizzo del metodo induttivo e l'insufficiente motivazione circa le riprese fiscali per omessa contabilizzazione delle rimanenze e vendite sottocosto. In via preliminare, i resistenti avevano eccepito l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti della società, ormai estinta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte indirizzata alla A. S.r.l., poiché la cancellazione dal registro delle imprese ne aveva determinato l'estinzione e la perdita della legittimazione processuale. Ha riconosciuto, invece, la legittimazione processuale dei soci quali successori della società. Nel merito, ha ritenuto fondato soltanto il primo motivo, chiarendo che non è necessario allegare all'avviso di accertamento un documento già conosciuto dal contribuente, come il PVC notificato. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non coglievano la reale motivazione della sentenza impugnata o denunciavano impropriamente vizi di diritto come vizi di motivazione. Il ricorso dell'Amministrazione è stato comunque rigettato nel complesso, con condanna al pagamento delle spese processuali di Euro 7.200, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 2495 c.c.
La norma esclude che la società cancellata dal registro delle imprese possa mantenere la legittimazione processuale, anche tramite il liquidatore.
La cancellazione determina l'estinzione della società. I rapporti processuali pendenti si trasferiscono ai soci, che subentrano nella posizione processuale della società estinta.
Artt. 299 e seguenti c.p.c.
L'estinzione della società in pendenza del giudizio costituisce un evento interruttivo del processo.
Se l'evento è dichiarato o notificato nei modi previsti, il processo può essere proseguito o riassunto dai soci o nei loro confronti. Se ciò non avviene, l'impugnazione deve essere proposta dai soci o indirizzata contro di essi, a pena di inammissibilità.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36, commi 3 e 4
La responsabilità dei soci per i debiti tributari della società estinta non esclude la loro legittimazione processuale quali successori della società.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 3
L'atto impositivo non deve necessariamente allegare un documento già conosciuto dal contribuente, come un PVC precedentemente notificato.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2
La controversia riguardava anche l'utilizzo del metodo induttivo e delle presunzioni nell'accertamento, ma la Corte ha rilevato che la CTR aveva fondato la decisione sulla carenza di prova delle riprese fiscali, non sull'illegittimità astratta del metodo.
Art. 360 c.p.c.
La Corte ha distinto tra violazione o falsa applicazione di legge, vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia e vizio di motivazione, dichiarando inammissibili le censure formulate con riferimento a una categoria di errore non coerente con la reale ratio decidendi.
Art. 384, comma 4, c.p.c.
Un'eventuale motivazione giuridica insufficiente o errata può essere corretta o integrata dalla Corte di cassazione, senza configurare necessariamente un vizio di motivazione rilevante.
Massime di principio
- La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e la perdita della legittimazione processuale; gli atti processuali successivi non devono essere rivolti alla società o al suo liquidatore, ma ai soci successori.
- La responsabilità dei soci è normalmente limitata a quanto eventualmente ricevuto in sede di liquidazione, ma tale limite incide sull'interesse concreto ad agire o sulla responsabilità sostanziale, non sulla legittimazione processuale dei soci.
- Se l'estinzione avviene durante un processo, opera l'interruzione prevista dagli artt. 299 e seguenti c.p.c.; se l'evento non viene dichiarato o notificato tempestivamente, l'impugnazione della sentenza deve comunque coinvolgere i soci, altrimenti è inammissibile.
- Un documento già conosciuto dal contribuente e previamente notificato, come un processo verbale di constatazione, non deve essere nuovamente allegato all'avviso di accertamento, purché siano rispettati gli obblighi di motivazione.
- In cassazione, i motivi devono confrontarsi con la reale motivazione della sentenza impugnata: censure astratte, non pertinenti o formulate sotto un vizio diverso da quello effettivamente deducibile possono essere dichiarate inammissibili.
- La vittoria su un singolo motivo non comporta necessariamente la cassazione della sentenza: se gli altri motivi sono inammissibili o infondati e il dispositivo resta corretto, il ricorso può essere rigettato complessivamente.
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