Ordinanza n. 1344/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza - all’ordinanza cautelare n. 176 del 15.01.2026 del TAR Campania, Napoli, sez. VII; nell’ambito del giudizio per l'annullamento - del provvedimento di diniego prot. par. n. -OMISSIS-, emesso dal Comune di Pollena Trocchia, relativo alla richiesta di utilizzo per finalità economiche degli immobili confiscati ubicati nel "-OMISSIS-", protocollata il 18/12/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Comune nell'esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 176/2026 e nel riesame della richiesta di utilizzo per finalità economiche di immobili confiscati
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedenti utilizzo beni confiscati)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, nell'ambito del giudizio di annullamento del diniego comunale relativo all'utilizzo per finalità economiche di immobili confiscati, hanno chiesto l'esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 176 del 15 gennaio 2026. Con tale ordinanza il TAR aveva ordinato al Comune di rideterminarsi con sollecitudine sull'istanza, considerando il diritto di prelazione già esaminato nella sentenza n. 4187/2025 e il decreto dell'ANBSC che aveva consentito l'utilizzo dei beni per scopo di lucro, con obbligo di reimpiego dei proventi per finalità sociali. L'ordinanza era stata notificata al Comune il 22 gennaio 2026, ma era rimasta ineseguita. I ricorrenti hanno quindi chiesto l'ordine di immediata esecuzione entro quindici giorni, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di esecuzione, ritenendo inutilmente decorso un termine ragionevole per il riesame della vicenda secondo le indicazioni contenute nell'ordinanza cautelare. Ha ritenuto realizzato il presupposto previsto dall'art. 48 del codice antimafia per l'utilizzo dei beni confiscati a fini di lucro, individuato nella mancata assegnazione mediante procedure di evidenza pubblica. Ha ordinato al Comune di Pollena Trocchia di dare integrale esecuzione all'ordinanza cautelare entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della nuova ordinanza, rideterminandosi sull'istanza alla luce del decreto ANBSC e nel rispetto delle condizioni del CAM e degli indirizzi delle delibere consiliari richiamate. In caso di reiterata inottemperanza, ha nominato quale commissario ad acta l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Napoli, incaricandolo, su sollecitazione dei ricorrenti, di provvedere in via sostitutiva nei successivi trenta giorni. Ha invece respinto la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola manifestamente iniqua poiché riferita all'esecuzione di una misura interinale. Ha condannato il Comune al pagamento delle spese della fase, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, con rifusione del contributo unificato, e ha confermato l'udienza di merito del 15 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 114, comma 5, c.p.a.
Consente al giudice, nell'ambito dell'esecuzione, di adottare le misure necessarie a dare attuazione alla propria decisione; nel caso concreto è stato utilizzato per ordinare l'esecuzione dell'ordinanza cautelare e predisporre la nomina del commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una penalità di mora, ma la richiesta è stata esclusa perché ritenuta manifestamente iniqua trattandosi dell'esecuzione di una misura interinale.
art. 48 d.lgs. 159/2011
Il giudice ha ritenuto integrato il presupposto per l'utilizzo dei beni confiscati a fini di lucro, costituito dalla mancata assegnazione degli stessi mediante procedure di evidenza pubblica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'inottemperanza dell'amministrazione a un'ordinanza cautelare può essere fatta valere davanti al giudice che l'ha emessa, il quale può ordinare l'integrale esecuzione della misura entro un termine e predisporre, per il caso di reiterata inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
- Quando un'ordinanza cautelare impone all'amministrazione di riesaminare un'istanza secondo specifiche indicazioni, l'amministrazione deve procedere a una nuova determinazione effettiva e sollecita, confrontandosi con tutti gli elementi innovativi indicati dal giudice e non può rimanere inerte.
- Nell'utilizzo dei beni confiscati per finalità di lucro, il presupposto della mancata assegnazione mediante procedure di evidenza pubblica può consentire l'impiego economico del bene, nel rispetto delle condizioni stabilite dal codice antimafia e dell'obbligo di reimpiego dei proventi per finalità sociali.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, avuto riguardo alla natura interinale della misura da eseguire, risulti manifestamente iniqua.
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