Cassazione Civile, Ordinanza n. 09839/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consiglio notarile)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento disciplinare avviato dal consiglio notarile territoriale nei confronti di una notaia, accusata di avere ricevuto e redatto atti ritenuti contrari all'ordinamento e alla normativa notarile: in particolare un atto di accettazione di legato con beneficio di inventario e un inventario di legato ritenuti nulli, l'accettazione dell'incarico di esecutore testamentario, la richiesta di compensi e spese non dovuti, nonché la redazione di un inventario di eredità beneficiata senza le prescritte convocazioni e con dichiarazioni non veritiere e contraddittorie. La Commissione regionale di disciplina aveva irrogato più sanzioni di sospensione e sanzioni pecuniarie; la corte d'appello aveva respinto il reclamo della notaia. In cassazione la ricorrente proponeva quattro motivi avverso la sentenza di reclamo, ma nelle more del giudizio risultava intervenuta la dispensa per rinuncia dall'esercizio delle funzioni notarili, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La Corte ha quindi esaminato d'ufficio l'effetto sopravvenuto della cessazione dall'ufficio, richiamando la propria giurisprudenza sulla differenza tra dispensa per rinuncia e cessazione per raggiunti limiti di età, e ha ritenuto che, avendo la notaia superato il limite dei 65 anni, la rinuncia fosse irritrattabile e lo status notarile non più ripristinabile, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere e, conseguentemente, ha reso inutile la prosecuzione del ricorso per cassazione. Ha richiamato il principio secondo cui, in generale, la dispensa per rinuncia non comporta di regola cessazione della materia del contendere se la sanzione disciplinare può ancora incidere sullo status del notaio quiescente; tuttavia, quando al momento della dispensa l'interessato ha già superato il limite di età per la riammissione, la cessazione dello status notarile diventa definitiva e il giudizio perde interesse. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato.
Norme richiamate
art. 28 L. notarile
richiamato come norma violata per la ricezione di atti ritenuti contrari all'ordinamento e radicalmente nulli
art. 138 L. notarile
indicato come disposizione sanzionatoria delle violazioni dell'art. 28 L. notarile
art. 147, lett. a), L. notarile
richiamato per la richiesta di compensi non dovuti e per l'addebito di attività inutili ed erronee
art. 80 L. notarile
richiamato per la richiesta di spese esenti non dovute e di compensi non dovuti
art. 42 dei principi di deontologia notarile
richiamato quale parametro deontologico per la redazione dell'inventario senza le dovute convocazioni e con contenuti non veritieri
art. 147, lett. b), L. notarile
indicato come base della rilevanza disciplinare della violazione dei principi di deontologia notarile
art. 31 della L. n. 89 del 1913
richiamato in tema di dispensa per rinuncia dalle funzioni notarili
art. 30, primo comma, della L. n. 89 del 1913
richiamato nel contesto della decadenza dei notai e della successiva riammissione
legge 18 febbraio 1983, n. 45
richiamata per la disciplina della riammissione all'esercizio della professione dei notai dispensati o decaduti, con limite di età di 65 anni
legge 30 aprile 1976, n. 197
richiamata nel riferimento alla riammissione e ai criteri di assegnazione delle sedi vacanti
legge 10 maggio 1978, n. 177
richiamata nel rinvio normativo sulla decadenza e riammissione dei notai
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare notarile, la sopravvenuta dispensa per rinuncia non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere: occorre verificare se la sanzione disciplinare possa ancora incidere sullo status del notaio quiescente.
- Se, al momento della dispensa, il notaio ha già superato il limite di età che consente la riammissione all'esercizio, la rinuncia è irritrattabile e lo status notarile non è più ripristinabile; in tale ipotesi il giudizio diventa privo di utilità concreta e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Il potere disciplinare ha ragion d'essere solo in costanza del rapporto di servizio o in presenza di effetti ancora attuali sullo status del professionista; quando il rapporto è definitivamente esaurito, il venir meno dell'interesse comporta l'inammissibilità della prosecuzione del giudizio.
- Le violazioni deontologiche e tariffarie contestate al notaio restano sullo sfondo della decisione quando sopravviene un evento che elimina in modo definitivo l'interesse alla decisione, poiché la Corte può arrestarsi al rilievo processuale della cessazione della materia del contendere.
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