Cassazione Penale, Sentenza n. 24925/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati commessi in due diverse sentenze (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990), deducendo l'analogia dei reati, l'unità del contesto, la spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale, l'identità del modus operandi e l'essere commessi nella stessa piazza di spaccio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, generico e privo di specificità. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato logicamente la mancata ricorrenza della continuazione: pur riconoscendo omogeneità e vicinanza spazio-temporale, il giudice dell'esecuzione ha dato rilievo alla marcata diversità del modus operandi e all'impiego di complici diversi (in un caso condotta all'interno di un'associazione, nell'altro cessioni con soggetti diversi), elementi che escludono l'esistenza di un unico e originario disegno criminoso. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), artt. 73 e 74
Le norme definiscono i reati relativi agli stupefacenti posti a confronto per valutare la possibile sussistenza della continuazione; la Corte ha valutato se i reati, pur essendo dello stesso settore, fossero parte di un unico disegno criminoso
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
Invocato come motivo di ricorso per violazione di legge; la Corte ha ricordato che la cassazione può censurare violazioni di legge ma non sostituirsi al giudice del merito se la motivazione non è viziata
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Richiamato per dedurre vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo generico e privo di specificità perché non ha dimostrato una mancanza o manifesta illogicità della motivazione impugnata
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al potere di condannare al versamento alla Cassa delle ammende; applicata la regola che la sanzione è dovuta salvo che l'istante non abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione tra delitti è necessario provare indicatori concreti e specifici di un unico disegno criminoso: omogeneità delle violazioni e del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, identità o sovrapponibilità delle modalità esecutive, sistematicità e programmazione nella vita del reo, e che i reati successivi fossero pianificati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo reato.
- La mera analogia di tipo del reato o la vicinanza temporale non sono sufficienti di per sé per fondare la continuazione; la diversità sostanziale del modus operandi o l'impiego di complici differenti possono escludere l'esistenza di un unico progetto criminoso e indicare invece una inclinazione abituale a delinquere.
- In sede di ricorso per cassazione non è consentito sollecitare una diversa rivalutazione dei fatti o della valutazione delle prove già compiuta dal giudice di merito, salvo che si dimostri una mancanza, una manifesta illogicità o una contraddittorietà della motivazione su punti essenziali.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata; l'assenza di tale confronto determina l'inammissibilità per genericità.
- Per rafforzare una domanda di continuazione è utile produrre elementi probatori specifici (es. comunicazioni/intercettazioni che provino pianificazione comune, ruoli organizzativi stabili, prove di coordinamento tra gli episodi, documentazione su catene di fornitura o proventi comuni) e dimostrare che i reati successivi erano prevedibili o programmati al momento del primo evento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24711/2025 del 07/07/2025
- Sentenza penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24712/2025 del 07/07/2025
- Sentenza penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24713/2025 del 07/07/2025
- Sentenza penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24714/2025 del 07/07/2025
- Sentenza penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24715/2025 del 07/07/2025
- Sentenza penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24716/2025 del 07/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →