Sentenza del 21/01/2020 n. 1213 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha notificato alla D. s.r.l. avviso di accertamento per il 2002 recuperando a tassazione costi per operazioni inesistenti per Euro 241.936 (Irpeg e Irap) e rettificando un'indebita detrazione IVA di Euro 48.387 sulla base di fatture ritenute fittizie. La società aveva contestato l'avviso in CTP (sentenza di primo grado sfavorevole), poi aveva ottenuto accoglimento in appello (CTR) che ritenne sufficiente la registrazione e le visure camerali delle fornitrice e ritenne non a carico del compratore l'onere di verificare la posizione fiscale del fornitore. L'Agenzia impugnò in Cassazione denunciando errata ripartizione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, disponendo che il giudice del rinvio valuti nuovamente le prove. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, se l'Amministrazione fornisce elementi, anche indiziari, di falsità delle fatture passive, è onere del contribuente provare l'effettività delle operazioni (anche tramite presunzioni). Inoltre ha indicato al giudice del rinvio di accertare, in caso di fittizietà, se le fatture siano oggettivamente false o soggettivamente false, tenendo conto della norma sopravvenuta (D.L. 16/2012, art. 8 conv. L. 44/2012) che disciplina la deducibilità per le fatture soggettivamente false, con la necessità comunque di verificare i requisiti di effettività, inerenza, competenza e determinatezza ai sensi dell'art. 109 TUIR.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 75
Citato nella doglianza iniziale: concerne i criteri di determinazione del reddito e il regime di deducibilità; la Corte rammenta che l'effettività dei costi deve essere provata e che la mera registrazione non è prova sufficiente.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Iva), art. 39
Richiamato nella censura di violazione: riguarda gli obblighi di conservazione e registrazione delle fatture; la Corte utilizza le norme IVA e sui requisiti formali (anche art.21 sul contenuto della fattura) per valutare gli indizi di falsità.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Iva), art. 21
Richiamato nella motivazione come parametro formale: la mancanza di indicazione di 'natura, quantità e qualità dei servizi' è un indizio di genericità/falsità della fattura.
Codice Civile, art. 2697
Principio dell'onere della prova: la Corte afferma che se l'Amministrazione dimostra elementi di falsità (anche indiziari), ricade sul contribuente l'onere di provare l'effettività delle operazioni.
Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, n. 3
Motivo di cassazione invocato: vizio di interpretazione e applicazione della legge in materia di onere della prova.
D.L. 24 aprile 2012, n. 16, art. 8, comma 1, convertito nella L. 26 giugno 2012, n. 44
Norma sopravvenuta richiamata dalla Corte: stabilisce che, con efficacia retroattiva, i costi documentati con fatture soggettivamente false sono deducibili (ai fini reddito e Irap) solo se risultano comunque sostenuti, fermo restando l'accertamento dei requisiti di effettività, inerenza, competenza e determinatezza.
L. 6 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4-bis (modificata dalla L. 44/2012)
Riferimento normativo collegato alla disciplina della deducibilità dei costi documentati con fatture false soggettivamente; la Corte rimanda alla sua applicazione solo per le fatture soggettivamente false.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 109, comma 1
Richiamato in relazione ai requisiti della deducibilità (effettività, inerenza, competenza, determinatezza) che devono essere valutati anche quando si discute la deducibilità di costi documentati con fatture soggettivamente false.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione finanziaria produce elementi (anche indiziari) che fanno dubitare della veridicità delle fatture passive, l'onere di provare l'effettiva esecuzione delle operazioni ricade sul contribuente.
- La mera registrazione contabile o la presenza di visure camerali non sono di per sé prova sufficiente dell'effettività del costo; servono documenti probatori idonei (contratti, ordini, documenti di trasporto, pagamenti bancari, testimonianze, ecc.).
- Indici quali mancanza di descrizione dettagliata nella fattura, assenza di modalità di pagamento tracciabili per importi rilevanti, o l'emissione da parte di soggetti evasori costituiscono elementi presuntivi di falsità che l'Ufficio può utilizzare.
- Il giudice, nel caso di accertata fittizietà, deve distinguere tra fattura oggettivamente falsa (operazione inesistente) e fattura soggettivamente falsa (operazione reale ma attribuita a soggetto diverso): tale distinzione è rilevante per l'applicazione della norma sopravvenuta (D.L. 16/2012, art.8).
- Anche se la normativa (art. 8 D.L. 16/2012 convertito) ammette la deducibilità per fatture soggettivamente false quando il costo sia effettivamente sostenuto, resta l'onere probatorio per dimostrare effettività, inerenza, competenza e determinatezza ai sensi dell'art. 109 TUIR.
- Per i contribuenti la guida pratica è conservare documentazione completa e tracciabile (pagamenti bancari, contratti, ordini, report di prestazione) e predisporre presunzioni favorevoli in mancanza di documenti diretti; per l'Amministrazione è importante raccogliere e formalizzare gli indizi che giustificano il contestare le fatture.
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