Sentenza del 25/05/2018 n. 2185 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Avviso accertamento ICI - Aliquota Ici - Competenza della Giunta Comunale e non del Consiglio - Potere del Giudice di disapplicare la delibera della Giunta - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato respinto. È stato ritenuto che, ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, la competenza a deliberare l’aliquota ICI spettasse alla Giunta Comunale. Il giudice tributario non poteva disapplicare la delibera della Giunta che aveva stabilito l’aliquota; di conseguenza, l’avviso di accertamento ICI fondato su tale delibera è stato considerato legittimo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’avviso di accertamento sostenendo che l’aliquota ICI fosse stata illegittimamente determinata dalla Giunta Comunale, anziché dal Consiglio Comunale, e chiedendo quindi che il giudice tributario disapplicasse la relativa delibera. La questione riguardava sia la competenza dell’organo comunale a stabilire l’aliquota, sia i poteri del giudice tributario rispetto all’atto amministrativo presupposto.
Norme richiamate
D.lgs. n. 504/1992, art. 11, comma 2
La norma disciplina i poteri e le modalità dell’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili, costituendo il quadro normativo di riferimento per l’avviso impugnato.
D.lgs. n. 267/2000
La competenza a deliberare l’aliquota ICI è stata attribuita alla Giunta Comunale e non al Consiglio Comunale.
D.lgs. n. 472/1997, art. 12
È richiamato quale disposizione in materia di sanzioni tributarie, nell’ambito della disciplina applicabile alla contestazione dell’imposta.
Massime di principio
- Quando una norma attribuisce espressamente alla Giunta Comunale la competenza a determinare un’aliquota tributaria, la delibera adottata da tale organo non è illegittima per il solo fatto di non essere stata approvata dal Consiglio Comunale.
- Un avviso di accertamento fondato su una delibera comunale validamente adottata è, in linea generale, legittimo.
- Il giudice tributario non può disapplicare la delibera presupposta se non ricorrono i presupposti del relativo potere e non può sostituirsi all’amministrazione nella valutazione della competenza dell’organo al di fuori dei limiti previsti dalla legge.
- In una controversia analoga occorre verificare innanzitutto quale organo sia competente secondo la normativa vigente per l’anno d’imposta considerato, nonché la regolare pubblicazione e applicazione della delibera sull’aliquota.
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