Cassazione Civile, Ordinanza n. 08514/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La lite origina dall'azione revocatoria fallimentare proposta dalla curatela per far dichiarare inefficace nei confronti dei creditori del fallimento una compravendita immobiliare conclusa tra la società poi fallita e l'acquirente con atto notarile del 2 settembre 2008. Il tribunale aveva ritenuto non opponibili le eccezioni dell'acquirente di esenzione dall'azione revocatoria ex art. 10 d.lgs. 122/2005 e di simulazione del prezzo, rilevando inoltre una sproporzione superiore a un quarto tra prezzo e valore del bene. La corte d'appello ha confermato la decisione, affermando: che l'eccezione di esenzione era tardiva e quindi non esaminabile; che comunque l'immobile non rientrava nella categoria degli immobili 'da costruire'; che il preliminare non era opponibile alla curatela per difetto di data certa; che la sproporzione tra le prestazioni era provata; e che non era stata superata la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza della venditrice. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 67, comma 1, n. 1, l. fall. per asserita errata interpretazione dei presupposti soggettivi della revocatoria, sostenendo che la propria posizione di privato non professionale e le circostanze del rapporto escludevano la conoscenza dell'insolvenza; 2) violazione dell'art. 10 d.lgs. 122/2005 e dell'art. 2704 c.c. per avere la corte territoriale escluso l'esenzione e negato la rilevanza della documentazione prodotta ai fini della data certa del preliminare; 3) violazione dell'art. 67 l. fall., dell'art. 2704 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per avere la sentenza d'appello ritenuto ininfluente il problema del momento di verifica dei presupposti della revocatoria in caso di preliminare e definitivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile per genericità il terzo motivo, osservando che è pacifico il principio per cui, nella revocatoria fallimentare di una vendita eseguita in adempimento di un preliminare, sia la sproporzione delle prestazioni sia la conoscenza dello stato di insolvenza vanno valutate con riferimento alla data del contratto definitivo, non a quella del preliminare. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, chiarendo che l'esenzione dell'art. 10 d.lgs. 122/2005 riguarda solo gli atti traslativi relativi a immobili 'da costruire' ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto e non si applica agli immobili già ultimati o soltanto ristrutturati; inoltre l'accertamento di fatto della corte d'appello circa la non riconducibilità del bene agli immobili da costruire non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale, qui non dedotto in modo ammissibile. È stato ritenuto inammissibile anche il primo motivo, perché mirava in realtà a una rivalutazione del merito sulla sufficienza delle circostanze allegate per vincere la presunzione di conoscenza dell'insolvenza prevista dall'art. 67 l. fall.; la corte ha ribadito che in tale azione grava sul convenuto l'onere di provare la propria ignoranza dello stato di insolvenza, e che la valutazione di insufficienza della prova è insindacabile in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 67, primo comma, n. 1, legge fall.
Per l'azione revocatoria fallimentare di atti a titolo oneroso è rilevante la sproporzione tra le prestazioni e opera una presunzione iuris tantum di conoscenza dello stato di insolvenza in capo al convenuto, che deve provarne l'ignoranza.
art. 10 d.lgs. n. 122 del 2005
L'esenzione dalla revocatoria riguarda solo gli atti traslativi aventi ad oggetto immobili da costruire; non si estende agli immobili già ultimati o solo ristrutturati.
art. 1, lettera d), d.lgs. n. 122 del 2005
Gli immobili da costruire sono quelli per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non sia ultimata in modo da non consentire il rilascio del certificato di agibilità.
art. 2704 c.c.
La data certa del preliminare è rilevante ai fini dell'opponibilità alla curatela, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non accompagnata da una critica ammissibile alla ratio decidendi e perché il giudice di merito aveva accertato in fatto l'assenza di opponibilità.
artt. 166 e 167 c.p.c.
Richiamati dalla corte d'appello per sostenere la tardività dell'eccezione di esenzione, ma la Cassazione ha ritenuto tale profilo irrilevante rispetto alla decisione finale di inammissibilità.
art. 183 c.p.c.
Termine entro il quale, secondo la corte d'appello, la convenuta avrebbe dovuto formulare tempestivamente l'eccezione; il richiamo è rimasto però assorbito rispetto alla ratio della decisione di legittimità.
art. 112 c.p.c.
Invocato nel terzo motivo per lamentare omessa pronuncia/erronea impostazione del thema decidendum; la censura è stata dichiarata generica e quindi inammissibile.
art. 360-bis c.p.c.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, in quanto non indicava un effettivo mutamento di orientamento giurisprudenziale idoneo a superare un indirizzo consolidato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza del rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nella revocatoria fallimentare di una vendita eseguita in adempimento di un preliminare, sia la sproporzione tra le prestazioni sia la verifica della conoscenza dello stato di insolvenza vanno compiute con riferimento alla data del contratto definitivo, non a quella del preliminare.
- L'esenzione dalla revocatoria prevista per gli atti relativi a immobili da costruire opera solo se il bene rientra nella definizione legale di immobile da costruire; non è applicabile a immobili già ultimati o a interventi di mera ristrutturazione/risanamento conservativo.
- Quando la legge prevede una presunzione iuris tantum di conoscenza dello stato di insolvenza nell'azione revocatoria, incombe sul convenuto l'onere di provare in modo convincente la propria ignoranza dell'insolvenza.
- In cassazione non è consentita una semplice rivalutazione del merito sulla sufficienza degli indizi o delle prove, se la censura non indica un vizio specifico di legittimità o un omesso esame di fatti decisivi.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi e con l'orientamento giurisprudenziale consolidato; altrimenti è dichiarato inammissibile per genericità.
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