Ordinanza n. 9873/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento del Consolato Generale d'Italia in Casablanca prot. n. 9979 del 27.10.2025, notificato il 03.11.2025, recante diniego della domanda di visto d'ingresso per "lavoro subordinato" e motivato unicamente con la formula: "il nulla osta -OMISSIS- è stato revocato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione", con indicazione del ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni; Nonché, ove occorra, per l'annullamento degli atti presupposti e connessi, ivi inclusi: a) il rifiuto della richiesta e/o la revoca del nulla osta -OMISSIS- dichiarati conseguenti a "mancata conferma" ex art. 22, co. 5_quinquies; b) la comunicazione del 24.10.2025 ore 16:30 (canale telematico/portale) che afferma l'avvenuto "rifiuto" decorso il termine di 7 giorni in assenza di conferma; c) ogni ulteriore atto istruttorio presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego consolare del visto d'ingresso per lavoro subordinato, fondato sulla revoca del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione, nonché gli atti relativi al rifiuto o alla revoca del nulla osta per mancata conferma
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato adottato dal Consolato Generale d'Italia in Casablanca, motivato esclusivamente dal rilievo che il nulla osta era stato revocato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrenti, il rifiuto o la revoca del nulla osta conseguenti alla mancata conferma prevista dall'art. 22, comma 5-quinquies, nonché la comunicazione telematica che aveva dichiarato il rifiuto per il decorso del termine di sette giorni senza conferma. Il TAR ha rilevato d'ufficio una possibile causa di inammissibilità processuale: la procura alle liti, apparentemente rilasciata all'estero, non risultava autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale straniero competente, né munita di legalizzazione consolare italiana o, in alternativa, di apostille. Il Collegio ha inoltre precisato che restava impregiudicata la questione della propria competenza territoriale.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso né sulla legittimità del diniego del visto né sulla competenza territoriale. Rilevata la possibile inidoneità della procura alle liti a produrre effetti nel territorio italiano, ha sottoposto alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della possibile inammissibilità del ricorso introduttivo e ha assegnato trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per il deposito di memorie limitate a tale profilo. Il Collegio ha richiamato la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui l'art. 182, secondo comma, c.p.c. non esprime un principio generale applicabile al processo amministrativo e il giudizio instaurato da un legale privo di jus postulandi conferito nelle forme di legge è inammissibile. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 20 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata in relazione al rifiuto o alla revoca del nulla osta conseguenti alla mancata conferma entro il termine previsto.
art. 33 d.P.R. 445/2000
È richiamato quale fondamento della necessità di legalizzazione dei documenti formati all'estero, ai fini della loro utilizzabilità in Italia.
art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011
È richiamato in relazione alla legalizzazione consolare dei documenti esteri.
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
Consente, per gli Stati aderenti, l'apposizione dell'apostille in alternativa alla legalizzazione consolare.
legge 1253/1966
Ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone il contraddittorio sulla possibile questione rilevata d'ufficio e consente l'assegnazione di un termine per memorie prima della decisione.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Secondo il principio richiamato dall'Adunanza Plenaria, non costituisce espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo.
Massime di principio
- La procura alle liti apparentemente rilasciata all'estero deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale straniero autorizzato ad attribuirle pubblica fede; il difensore italiano non può autenticarla all'estero, e tale limite territoriale non è superato dall'uso di collegamenti video a distanza.
- Per essere utilizzabile nel processo amministrativo italiano, la procura formata all'estero deve essere munita di legalizzazione da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, quando previsto dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, di apostille.
- Il ricorso amministrativo introdotto da un difensore al quale lo jus postulandi non sia stato conferito nelle forme prescritte è inammissibile; nel processo amministrativo non trova applicazione, quale principio generale, la regola dell'art. 182, comma 2, c.p.c. relativa alla regolarizzazione della procura.
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