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Sentenza

Sentenza n. 16340/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento del decreto del Ministro della giustizia del 17 febbraio 2026, comunicato ai difensori del ricorrente in data 19 febbraio 2026, con il quale è stata concessa al Governo degli Stati uniti d’America l’estradizione del ricorrente;

Giustizia amministrativa202604281

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Ministro della giustizia del 17 febbraio 2026 che ha concesso l’estradizione del ricorrente agli Stati Uniti d’America

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (estradando)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di estradizione deducendo cinque censure. In primo luogo, ha contestato la validità del decreto, formato analogicamente e trasmesso in formato digitale senza attestazione di conformità, sostenendo che fosse improduttivo di effetti. In secondo luogo, ha lamentato la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per la mancata indicazione dell’autorità cui ricorrere e del relativo termine. Con la terza censura ha dedotto la violazione dell’art. 697, comma 1-bis, c.p.p. e il difetto di motivazione e istruttoria, sostenendo che il Ministro non avesse valutato la peculiarità della situazione familiare, le condizioni di salute, la domanda di protezione internazionale e l’offerta del ricorrente di collaborare con la Repubblica italiana in materia di sicurezza informatica e prevenzione della criminalità transnazionale. Ha inoltre contestato la mancata audizione e il mancato esame della richiesta di essere ascoltato per illustrare gli elementi di interesse per la sicurezza internazionale. Con il quarto motivo ha invocato l’art. 8 CEDU, sostenendo che l’estradizione avrebbe interrotto in modo sproporzionato l’unità familiare. Con il quinto ha dedotto la violazione del divieto di refoulement, assumendo che la consegna avrebbe impedito la fruizione della protezione internazionale. In corso di causa ha chiesto il rinvio del giudizio in attesa della decisione del giudice ordinario e ha prodotto documenti sopravvenuti, inclusa una perizia del 5 ottobre 2026 sulle condizioni di salute.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio, poiché il giudizio ordinario riguardava la custodia in attesa di estradizione, mentre quello amministrativo verteva sulla legittimità del decreto ministeriale. Ha acquisito i documenti depositati il 6 ottobre 2026, ritenendo giustificato il deposito tardivo e rilevanti gli atti. Ha respinto la prima censura: il decreto è un provvedimento amministrativo e, in assenza di una prescrizione normativa sulla forma, può essere formato analogicamente; inoltre, il ricorrente non ne contestava il contenuto e la protocollazione informatica e la trasmissione attraverso i canali ministeriali erano sufficienti a ritenere conforme la copia all’originale. Ha respinto la seconda censura: l’omessa indicazione dell’autorità e del termine d’impugnazione costituisce una mera irregolarità che può giustificare, al più, la rimessione in termini; nel caso concreto il ricorrente aveva agito tempestivamente e individuato il giudice competente. Ha respinto congiuntamente i motivi quarto e quinto: il giudice ordinario aveva già valutato la compatibilità delle condizioni detentive negli Stati Uniti con i diritti fondamentali e l’idoneità delle cure; la separazione del genitore dal figlio può essere giustificata da ragioni di giustizia o sicurezza pubblica; la domanda di protezione internazionale non è pregiudiziale rispetto alla decisione sull’estradizione e non è di per sé ostativa alla consegna. Ha invece accolto, per i profili indicati in motivazione, la terza e la quinta censura, relative alla discrezionalità ministeriale, alla carenza di motivazione e istruttoria e al mancato esame dell’offerta di collaborazione. Il Ministro deve svolgere una valutazione effettiva e adeguatamente motivata, nell’ambito del potere di alta amministrazione previsto dall’art. 697, comma 1-bis, c.p.p., bilanciando la cooperazione internazionale con gli interessi essenziali dello Stato e considerando la posizione concreta dell’estradando. Nel caso concreto non risultavano approfondite le condizioni di salute, apparentemente mutate secondo la perizia sopravvenuta, né verificata l’utilità della proposta di collaborazione con il coinvolgimento degli organismi istituzionalmente competenti in materia di sicurezza e cybersicurezza. Il TAR ha quindi accolto parzialmente il ricorso, annullato il decreto del 17 febbraio 2026 e imposto al Ministro di rinnovare l’istruttoria e decidere nuovamente se concedere l’estradizione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Difatti, come è noto, l’omissione de qua è qualificata dalla giurisprudenza come mera irregolarità che, al piú, giustifica l’eventuale errore del privato, consentendo una sua rimessione in termini (v. Cons. Stato, sez. VII, 18 ottobre 2022, n. 8872).

    L’omessa indicazione nel provvedimento dell’autorità cui ricorrere e del termine d’impugnazione è una mera irregolarità, che può rilevare per consentire la rimessione in termini in caso di errore; non determina di per sé l’illegittimità quando il destinatario abbia agito tempestivamente e individuato il giudice competente.

  • art. 8 CEDU

    Quanto all’unità del nucleo familiare, va osservato come la detenzione e l’estradizione rappresentino casi nei quali è legittima la separazione del genitore dal figlio minore, essendo ciò ispirato a ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica.

    La separazione del genitore dal figlio minore conseguente a detenzione ed estradizione non viola, per ciò solo, la tutela della vita familiare, quando è giustificata da ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica.

  • art. 697, comma 1-bis, c.p.p.

    In tal senso, oltre alle generali disposizioni della l. 241/1990, rileva in particolare l’art. 697, comma 1-bis c.p.p. che individua le ragioni per le quali il Ministro può rifiutare l’estradizione (ossia «quando questa può compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato»): nel tracciare le ipotesi che legittimano il diniego ministeriale, la disposizione impiega concetti giuridici generali, il che conferma quindi la sussistenza di quel margine di discrezionalità cui si è accennato poc’anzi.

    La disposizione attribuisce al Ministro un potere discrezionale che opera anche per le decisioni positive di concessione dell’estradizione. Il potere richiede di bilanciare la cooperazione internazionale con le esigenze e gli interessi essenziali dello Stato nel caso concreto e, fuori dai casi di decisione sostanzialmente vincolata, comporta un’istruttoria puntuale e una motivazione adeguata.

  • art. 3 CEDU

    In particolare, va osservato come circa il rispetto degli artt. 3 e 8 Cedu, il giudice ordinario si sia già pronunciato, evidenziando la compatibilità delle condizioni detentive negli Stati uniti con i diritti fondamentali di cui il detenuto è portatore, nonché la garanzia di cure mediche idonee: tutto ciò esclude il rischio di trattamenti inumani e degradanti.

    Nel caso concreto, le valutazioni del giudice ordinario sulla compatibilità delle condizioni detentive negli Stati Uniti e sulla garanzia di cure mediche idonee escludevano il rischio di trattamenti inumani e degradanti.

Massime di principio

  • Il decreto ministeriale che concede l’estradizione è un atto amministrativo e, in mancanza di una prescrizione normativa sulla forma, la sua formazione analogica non ne determina l’illegittimità. La conformità della copia digitalizzata all’originale può essere desunta, in assenza di contestazioni sul contenuto, dalla protocollazione informatica e dalla trasmissione attraverso i canali istituzionali dell’amministrazione.
  • L’omessa indicazione nel provvedimento dell’autorità cui proporre ricorso e del termine d’impugnazione costituisce una mera irregolarità, che può giustificare la rimessione in termini se ha determinato un errore del privato, ma non invalida il provvedimento quando il destinatario abbia agito tempestivamente individuando il giudice competente.
  • Il potere ministeriale di decidere sulla concessione dell’estradizione è discrezionale anche quando la norma individua in termini negativi le ragioni che consentono il rifiuto. Il Ministro deve bilanciare la cooperazione internazionale con gli interessi essenziali dello Stato e con la posizione concreta dell’estradando, svolgendo un’istruttoria effettiva e offrendo una motivazione adeguata.
  • Quando l’estradando prospetta condizioni di salute mutate e offre una collaborazione potenzialmente rilevante per la sicurezza nazionale, l’amministrazione deve approfondire tali elementi prima di decidere. L’utilità dell’offerta di collaborazione in materia di sicurezza o cybersicurezza non può essere esclusa con una formula generale: va verificata, anche avvalendosi degli organismi istituzionalmente competenti, e l’esito deve essere motivato.
  • La proposizione di una domanda di protezione internazionale non è, di per sé, pregiudiziale rispetto alla decisione sull’estradizione né costituisce automaticamente un impedimento alla consegna.

Come è indicizzato

MaterieInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimento
RamiProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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