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Sentenza

Sentenza del 09/03/2021 n. 6394 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento fiscale per l'anno 2007 per omessa presentazione delle dichiarazioni annuali e omessa fatturazione di operazioni imponibili (IVA, IRES, IRAP) con irrogazione di sanzioni; l'Ufficio contestava la sostanziale natura commerciale dell'attivita' dell'associazione, la mancanza di vita associativa e la carente democraticita' della gestione, nonche' la distribuzione indiretta di avanzi/compensi ingiustificati ai soci fondatori/componenti del consiglio direttivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso in tutti i suoi sei motivi. Ha ritenuto la censura di omessa/insufficiente motivazione inammissibile o priva di interesse; ha confermato la valutazione di merito secondo cui l'ente ha operato in concreto come ente commerciale (ricavi ingenti prevalentemente da intermediazione, quote associative esigue, reimpiego dei proventi non a favore delle attivita' non profit ma come compensi ai soci senza documentazione e proporzionalita'), con conseguente aggiramento del divieto di distribuzione indiretta degli utili. Sono stati rigettati i rilievi relativi all'IVA (l'associazione non aveva applicato l'IVA e quindi il corrispettivo non la includeva), alle detrazioni/deduzioni sollevate in appello (rinviate o dichiarate nuove questioni inammissibili) e all'esimente delle sanzioni per presunta buona fede/insicurezza normativa. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate (euro 10.300,00 oltre spese prenotate) e possibili ulteriori oneri per contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 5)

    Usata per valutare l'ammissibilita' e la fondatezza dei motivi di ricorso: la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati motivi per carenza di specificazione, autosufficienza o perche' attengono a valutazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimita'.

  • art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c.

    Richiamati nella censura sulla presunta omessa pronuncia/motivazione; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili o carenti.

  • Decreto Legislativo n. 546/1992, art. 36

    Richiamato in relazione alla presunta omessa pronuncia della CTR; la Corte ha ritenuto materia esaminata dal giudice d'appello e la censura inammissibile.

  • Decreto Legislativo n. 460/1997, art. 10 comma 6

    Fornisce presunzioni di distribuzione indiretta (es. compensi superiori del 20% rispetto ai contratti collettivi). La Corte osserva che il superamento della soglia esclude il regime di favore, ma il mancato superamento non prova automaticamente la correttezza: il giudice di merito puo' valutare il complesso degli elementi e ritenere comunque la natura commerciale e la sproporzione dei compensi.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, art. 60 u.c.

    "Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente puo' esercitare il diritto alla detrazione, al piu' tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione"

    Applicabile al caso: l'associazione non aveva applicato l'IVA e dunque il corrispettivo non includeva l'imposta; la norma consente, ove sussistano i presupposti, la rivalsa dell'imposta accertata sui cessionari/committenti.

  • Direttiva 2006/112/CE (art. 167 e artt. 16, 178)

    Richiamata nei motivi relativi allo scorporo dell'IVA e alla detrazione; la Corte ha ritenuto irrilevante la doglianza poiche' in fattispecie concreta l'IVA non era stata applicata al corrispettivo e le questioni sollevate non erano state trattate in sede di merito o erano nuove.

  • Decreto Legge n. 1/2012, art. 93 conv. in L. n. 27/2012

    Richiamato tra le norme evocate in relazione alla disciplina transitoria sugli accertamenti; la Corte lo ritiene applicabile ai rapporti con accertamenti divenuti definitivi dopo la sua entrata in vigore.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 55

    Richiamato nell'ambito delle doglianze sulla detraibilita' dell'IVA; Corte ha ritenuto le relative questioni come nuove e quindi inammissibili in sede di legittimita' quando non trattate in merito.

  • TUIR (art. 99, comma 1)

    Richiamato in rapporto alla deducibilita' del costo relativo all'IVA esclusa dalla rivalsa; la Corte ha considerato la questione nuova e non computabile in sede di legittimita', pur ricordando che la rivalsa e le sue conseguenze fiscali sono disciplinate dalla normativa vigente.

  • Decreto Legislativo n. 472/1997, art. 6 (e art. 5)

    Norme sulle sanzioni tributarie: la Corte ricorda che per l'esclusione delle sanzioni non basta la mera volontarieta' della condotta ma occorre dimostrare l'errore inevitabile (buona fede), e che la colpa e' presunta fino a prova contraria posta a carico del contribuente. Nel caso la CTR ha correttamente ritenuto che l'associazione non ha fornito la prova della diligenza richiesta.

  • Legge n. 689/1981, art. 3

    Richiamata per i principi generali sulle responsabilita' nelle sanzioni amministrative: la Corte la interpreta insieme al D.Lgs. 472/1997 per stabilire l'onere della prova della buona fede/inesimente.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato con riferimento all'ulteriore contributo unificato eventualmente dovuto dal ricorrente per il deposito del controricorso o per altre pendenze processuali.

  • Sentenza Corte di Giustizia (7 novembre 2013, cause C-249/12 e C-250/12, Corina-Hrisi Tulica')

    La Corte di Giustizia precisa che il prezzo pattuito e' considerato comprensivo di IVA solo se il fornitore non puo' rivalersi dell'IVA sul committente; la Cassazione ha ritenuto la sentenza pertinente ma non applicabile alla fattispecie dato che l'associazione non aveva fatturato IVA e il nostro ordinamento prevede la possibilita' di rivalsa disciplinata dal DPR 633/1972 art. 60.

Massime di principio

  • La valutazione della natura commerciale di un ente associativo dipende dal complesso degli elementi di fatto (fonti dei ricavi, proporzione tra quote associative e altri ricavi, modalita' di erogazione dei servizi, presenza di retribuzioni sproporzionate e documentate). Non e' sufficiente che alcuni indici favorevoli siano rispettati (es. non superamento della soglia del 20% prevista dall'art.10 D.Lgs.460/1997) per escludere una valutazione complessiva di commercialita'.
  • Perche' venga escluso il regime non profit e' rilevante la prova che gli avanzi/utile siano stati effettivamente distribuiti o impiegati in modo tale da escludere la prevalenza delle finalita' istituzionali (compensi ingiustificati ai soci, assenza di vita associativa, ricavi derivanti da intermediazione).
  • Le questioni di diritto nuovo o non sollevate e decise nei precedenti gradi di giudizio non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione: rischiano di essere dichiarate inammissibili per novita'.
  • Se l'ente non ha applicato l'IVA sul corrispettivo, non si puo' automaticamente ritenere che il prezzo fosse IVA-inclusive: occorre considerare la possibilita' di rivalsa prevista dall'ordinamento (DPR 633/1972 art.60) e la concreta posizione giuridica e di fatto dell'operazione.
  • Sulle sanzioni tributarie incombe sul contribuente la prova della diligente condotta e dell'errore inevitabile per ottenere l'esimente: la mera buona fede soggettiva o il seguire una certa normativa non sono di per se' sufficienti senza dimostrare l'inesigibilita' dell'adozione di comportamenti diversi.
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalita' nella valutazione delle prove e degli elementi indiziari: le sue valutazioni di fatto, se logicamente motivate, non sono rivedibili in Cassazione se non per vizi di diritto o carenze motivazionali specifiche.

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