L.R. FVG 8/2009
Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14, in materia di impianti di distribuzione di carburanti e di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale, nonché misure per il sostegno al reddito dei lavoratori sospesi impegnati in attività di protezione civile a favore delle popolazioni della regione Abruzzo colpite da eventi sismici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia interviene sulla L.R. 14/2008 in materia di distribuzione carburanti, prevedendo per il 2009 comunicazioni, incentivi e copertura finanziaria per la cessazione di attività di alcuni impianti. Introduce inoltre, per il solo 2009, un contributo ai lavoratori sospesi che volontariamente svolgano attività di protezione civile in Abruzzo dopo il sisma, con termini stringenti di domanda, accordi aziendali e spesa dedicata.
Modifiche alla disciplina su carburanti e contributi per lavoratori sospesi impegnati in Abruzzo
Modifiche alla disciplina regionale sui carburanti e sostegno a lavoratori impegnati in Abruzzo
La legge regionale disciplina due ambiti distinti nel territorio del Friuli Venezia Giulia: da un lato aggiorna la normativa sugli impianti di distribuzione di carburanti e sugli incentivi connessi alla cessazione di attività; dall’altro introduce una misura straordinaria, limitata al 2009, per il sostegno al reddito dei lavoratori sospesi impiegati in attività di protezione civile a favore delle popolazioni dell’Abruzzo colpite dagli eventi sismici.
Interventi sugli impianti di distribuzione di carburanti
La prima parte della legge modifica la L.R. 14/2008, incidendo sulla gestione delle situazioni di sospensione o cessazione dell’attività degli impianti di distribuzione carburanti. La disciplina risultante prevede che i Comuni, all’esito delle verifiche di compatibilità territoriale e comunque entro il 31 luglio 2009, comunichino alle Camere di commercio e alla Regione l’elenco dei provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione.
I gestori di impianti rientranti nell’ambito del decreto legislativo n. 32/1998 devono a loro volta comunicare entro il 31 luglio 2009 alla Camera di commercio competente la volontà di cessazione dell’attività oppure l’avvenuta cessazione nel corso del 2009. Tali adempimenti servono a individuare le imprese beneficiarie degli incentivi collegati alla riduzione del sistema e all’uscita dal mercato.
Gli incentivi per gli interventi previsti dalla normativa richiamata sono concessi, anche in forma forfetaria e come indennizzo, per il tramite delle Camere di commercio, alle imprese indicate dalle comunicazioni comunali e dei gestori. Le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure di attivazione sono demandati a un regolamento regionale, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.
Aspetti finanziari relativi ai carburanti
Per le finalità connesse alla disciplina sugli impianti di distribuzione carburanti è autorizzata per il 2009 una spesa di 800.000 euro, con imputazione a un nuovo capitolo di bilancio denominato “Interventi per il sostegno alle imprese di gestione degli impianti di distribuzione di carburante”. La copertura avviene mediante prelevamento di pari importo da un diverso capitolo del bilancio regionale.
Sostegno al reddito dei lavoratori sospesi impiegati in Abruzzo
La seconda parte della legge istituisce una misura straordinaria, limitata al 2009, per contribuire al reddito di lavoratori sospesi da imprese con sede nel territorio regionale e contemporaneamente sostenere le popolazioni dell’Abruzzo colpite dal sisma. La Regione può concedere un contributo ai lavoratori che, sulla base di accordi aziendali, si rechino volontariamente per un periodo non superiore a quattro mesi a svolgere attività di soccorso nelle zone terremotate sotto il coordinamento della Protezione civile regionale.
I lavoratori interessati sono individuati tramite accordi sottoscritti dall’impresa che ha disposto la sospensione e dai lavoratori stessi. Gli accordi e le domande di contributo devono essere trasmessi alla Direzione centrale competente entro cinque giorni dalla sottoscrizione, insieme alla dichiarazione di adesione volontaria dei singoli lavoratori.
La Direzione centrale lavoro, università e ricerca verifica la rispondenza degli accordi alle finalità della misura e trasmette la documentazione alla Protezione civile della Regione, cui compete la concessione e poi l’erogazione del contributo dopo lo svolgimento dell’attività.
Misura del contributo e condizioni
Ai lavoratori è riconosciuto mensilmente un importo pari alla metà della differenza tra la retribuzione ordinaria percepita presso il datore di lavoro e il trattamento di integrazione salariale spettante. Il contributo pubblico è subordinato alla previsione, negli accordi aziendali, del versamento diretto da parte dell’impresa ai lavoratori dell’ulteriore metà di tale differenza per tutto il periodo di svolgimento dell’attività di protezione civile.
Aspetti finanziari del sostegno per l’Abruzzo
Per questa finalità è autorizzata per il 2009 una spesa di 300.000 euro, allocata su un nuovo capitolo di bilancio destinato al conferimento al fondo regionale per la Protezione civile per interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici dell’aprile 2009 mediante l’impiego di lavoratori sospesi. Anche in questo caso la copertura è assicurata mediante prelevamento da altro capitolo del bilancio regionale.
Limiti temporali e attualità della disciplina
La disciplina sui carburanti è connessa a comunicazioni e cessazioni riferite al 2009 e a disposizioni della L.R. 14/2008 successivamente abrogate; la parte sostanziale oggi non risulta più operativa. La misura per i lavoratori sospesi è espressamente riferita all’emergenza sisma Abruzzo e al solo anno 2009, con termine di impiego non superiore a quattro mesi: si tratta quindi di una previsione ormai esaurita e priva di applicazione pratica attuale.
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