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Legge

L.R. FVG 9/2009

Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

Normativa regionaleL.R. FVG 9/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge regionale del Friuli Venezia Giulia sulle politiche di sicurezza e sull’ordinamento della polizia locale. Nel testo vigente tutti gli articoli risultano abrogati dalla L.R. 5/2021, quindi l’atto non contiene più disciplina applicabile, salvo i richiami storici alle modifiche intervenute in passato.

Politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale del Friuli Venezia Giulia

Politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale nel Friuli Venezia Giulia

La legge regionale disciplinava gli interventi della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di sicurezza urbana e territoriale nonché l’ordinamento della polizia locale. Nel testo consolidato attualmente disponibile, però, tutte le disposizioni risultano abrogate dalla L.R. 5/2021, con conseguente assenza di disciplina oggi operativa.

Ambito originario e contenuto generale

L’atto aveva ad oggetto:

  • le politiche regionali per la sicurezza;
  • gli interventi per la sicurezza urbana e territoriale;
  • l’ordinamento della polizia locale;
  • le norme transitorie e finali di sistema.

Dalle note di modifica emerge che la legge ha subito numerosi interventi legislativi successivi, anche per l’adeguamento terminologico al nuovo assetto delle funzioni provinciali e per l’introduzione di alcune disposizioni aggiuntive o sostitutive poi confluite in successive modifiche e abrogazioni.

Regime attuale

Nel testo vigente fornito:

  • gli articoli da 1 a 29 risultano tutti indicati come abrogati;
  • l’abrogazione generale è disposta dall’art. 35, comma 1, lettera a), L.R. 5/2021;
  • non residua quindi un corpus normativo sostanzialmente applicabile per nuovi casi concreti.

Evoluzione normativa e interventi successivi

Nel corso del tempo la legge è stata oggetto di molteplici aggiornamenti, tra cui:

  • sostituzioni e abrogazioni di articoli e commi;
  • modifiche terminologiche da “Provincia/Province/Amministrazione provinciale” a “Regione”, con decorrenza dall’1 giugno 2016 per effetto della L.R. 3/2016;
  • introduzione di nuovi articoli poi successivamente abrogati, come gli artt. 4-bis e 4-ter, con efficacia limitata nel tempo;
  • ulteriori modifiche con decorrenze differenziate, ad esempio dall’1 gennaio 2018 o dall’anno 2019 per alcune disposizioni aggiuntive.

Profili di utilità pratica

Per finalità operative, l’atto va considerato privo di utilità applicativa attuale, poiché:

  • è stato integralmente abrogato;
  • non contiene più regole vigenti per l’azione amministrativa o per contenziosi attuali;
  • può avere solo rilievo storico o ricognitivo, non disciplinare.

Deprecazione

La legge deve considerarsi sostanzialmente obsoleta: pur essendo un testo consolidato con traccia delle molte modifiche pregresse, la disciplina originaria non è più in vigore e non è normalmente utilizzabile nella pratica professionale attuale.

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