L.R. FVG 9/2009
Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge regionale del Friuli Venezia Giulia sulle politiche di sicurezza e sull’ordinamento della polizia locale. Nel testo vigente tutti gli articoli risultano abrogati dalla L.R. 5/2021, quindi l’atto non contiene più disciplina applicabile, salvo i richiami storici alle modifiche intervenute in passato.
Politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale del Friuli Venezia Giulia
Politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale nel Friuli Venezia Giulia
La legge regionale disciplinava gli interventi della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di sicurezza urbana e territoriale nonché l’ordinamento della polizia locale. Nel testo consolidato attualmente disponibile, però, tutte le disposizioni risultano abrogate dalla L.R. 5/2021, con conseguente assenza di disciplina oggi operativa.
Ambito originario e contenuto generale
L’atto aveva ad oggetto:
- le politiche regionali per la sicurezza;
- gli interventi per la sicurezza urbana e territoriale;
- l’ordinamento della polizia locale;
- le norme transitorie e finali di sistema.
Dalle note di modifica emerge che la legge ha subito numerosi interventi legislativi successivi, anche per l’adeguamento terminologico al nuovo assetto delle funzioni provinciali e per l’introduzione di alcune disposizioni aggiuntive o sostitutive poi confluite in successive modifiche e abrogazioni.
Regime attuale
Nel testo vigente fornito:
- gli articoli da 1 a 29 risultano tutti indicati come abrogati;
- l’abrogazione generale è disposta dall’art. 35, comma 1, lettera a), L.R. 5/2021;
- non residua quindi un corpus normativo sostanzialmente applicabile per nuovi casi concreti.
Evoluzione normativa e interventi successivi
Nel corso del tempo la legge è stata oggetto di molteplici aggiornamenti, tra cui:
- sostituzioni e abrogazioni di articoli e commi;
- modifiche terminologiche da “Provincia/Province/Amministrazione provinciale” a “Regione”, con decorrenza dall’1 giugno 2016 per effetto della L.R. 3/2016;
- introduzione di nuovi articoli poi successivamente abrogati, come gli artt. 4-bis e 4-ter, con efficacia limitata nel tempo;
- ulteriori modifiche con decorrenze differenziate, ad esempio dall’1 gennaio 2018 o dall’anno 2019 per alcune disposizioni aggiuntive.
Profili di utilità pratica
Per finalità operative, l’atto va considerato privo di utilità applicativa attuale, poiché:
- è stato integralmente abrogato;
- non contiene più regole vigenti per l’azione amministrativa o per contenziosi attuali;
- può avere solo rilievo storico o ricognitivo, non disciplinare.
Deprecazione
La legge deve considerarsi sostanzialmente obsoleta: pur essendo un testo consolidato con traccia delle molte modifiche pregresse, la disciplina originaria non è più in vigore e non è normalmente utilizzabile nella pratica professionale attuale.
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