Sentenza n. 1019/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune sull’istanza del 23 settembre 2025 volta alla repressione di abusi edilizi; provvedimento di differimento dell’accesso documentale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inadempimento del Comune all’obbligo di provvedere sull’istanza diretta alla repressione di opere edilizie abusive realizzate dal controinteressato sul terreno confinante, nonché l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine prefissato. Ha inoltre contestato, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., il provvedimento comunale del 5 marzo 2026 che aveva accolto l’istanza di accesso agli atti, differendone l’ostensione sino alla definizione del procedimento di accertamento di conformità presentato dal controinteressato il 10 novembre 2025. Il ricorrente ha lamentato, in relazione al differimento, il difetto di motivazione. Il Comune ha sostenuto che l’azione sul silenzio fosse volta a ottenere l’ordine di demolizione mentre era pendente l’istanza di sanatoria. Il TAR ha rilevato che l’istanza di accertamento di conformità era successiva sia all’istanza del ricorrente sia alla proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto l’azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Ha ritenuto sussistente l’obbligo giuridico del Comune di provvedere sull’istanza di repressione degli abusi, poiché il ricorrente, quale proprietario dell’immobile confinante, aveva un interesse qualificato collegato alla compromissione della salute e della salubrità degli ambienti derivante dalla violazione delle distanze legali di cui all’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, già accertata da una precedente sentenza del Tribunale. Il termine di conclusione del procedimento, individuato in trenta giorni ai sensi dell’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990, era scaduto il 23 ottobre 2025, prima della proposizione del ricorso e prima della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità da parte del controinteressato. La successiva presentazione della domanda di sanatoria ha impedito al Comune di adottare, nelle more, un provvedimento repressivo, poiché è illegittima l’adozione di una sanzione edilizia mentre è pendente un’istanza di accertamento di conformità; tuttavia, dopo il diniego della sanatoria, depositato il 2 luglio 2026, è nuovamente decorso il dovere di provvedere sull’istanza del ricorrente, il cui obbligo si era già consolidato. Il Comune è stato quindi condannato ad adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Non è stato nominato un commissario ad acta, salva la possibilità di richiederne la nomina con istanza ex art. 117, comma 3, c.p.a. in caso di ulteriore inottemperanza. Quanto alla domanda di accesso, il TAR l’ha dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la condizione cui era subordinata l’ostensione, ossia la conclusione del procedimento di accertamento di conformità, si era verificata con il diniego del 2 luglio 2026. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di accertare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e di ordinare l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine, quando sussistano un obbligo giuridico di provvedere e una condotta inerte protrattasi oltre il termine di conclusione del procedimento.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Disciplina la domanda di accesso proposta in pendenza del giudizio; nel caso concreto la relativa istanza è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Prevede l’istanza di accertamento di conformità edilizia; la sua presentazione, intervenuta dopo l’instaurazione del giudizio, ha impedito temporaneamente l’adozione dei provvedimenti repressivi, fino alla definizione negativa della pratica.
art. 2, comma 2, l. n. 241/1990
È stato individuato in trenta giorni il termine per la conclusione del procedimento relativo all’istanza di repressione degli abusi edilizi.
art. 9 d.m. n. 1444/1968
La violazione delle distanze legali è stata posta a fondamento dell’interesse qualificato del proprietario confinante e della compromissione dei beni della salute e della salubrità degli ambienti.
Massime di principio
- Il proprietario di un immobile confinante con un’area interessata da opere edilizie abusive, ove deduca una concreta lesione dei propri interessi qualificati, può sollecitare l’esercizio dei poteri repressivi edilizi e agire contro il silenzio dell’amministrazione quando questa ometta di concludere il relativo procedimento.
- L’azione avverso il silenzio è accoglibile quando risultino sia un obbligo giuridico dell’amministrazione di provvedere sia la scadenza del termine procedimentale senza adozione di un provvedimento espresso.
- La presentazione, successiva alla proposizione dell’azione contro il silenzio, di un’istanza di accertamento di conformità edilizia impedisce temporaneamente l’adozione del provvedimento sanzionatorio repressivo; definita negativamente la sanatoria, l’amministrazione deve nuovamente provvedere sull’istanza repressiva, il cui obbligo si era già consolidato.
- La domanda di accesso documentale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo un differimento dell’ostensione subordinato alla conclusione di un procedimento amministrativo, tale procedimento sia stato definito e l’amministrazione abbia adottato il provvedimento conclusivo.
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