Ordinanza n. 347/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione di avvenuta immissione in possesso, verbale di sopralluogo e immissione in possesso, atti preparatori e deliberazione consiliare del 2019 concernenti l’acquisizione al patrimonio di uso civico di terreni in località Borgo Celano
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha qualificato il ricorso come azione di ottemperanza, chiedendo in via principale la declaratoria di nullità e, in subordine, l’annullamento degli atti con cui il Comune ha comunicato ed eseguito l’immissione in possesso e l’acquisizione al patrimonio di uso civico di circa 685 metri quadrati di terreno ricompresi nel P.E.E.P. Ha dedotto la violazione del giudicato formatosi sulle sentenze del TAR Puglia n. 211/2011 e del Consiglio di Stato n. 1016/2017, sostenendo che tali pronunce si erano limitate a ritenere legittimo il diniego di affrancazione e non avevano disposto né autorizzato l’immissione in possesso. Ha inoltre dedotto la sopravvenuta decadenza dei vincoli del P.E.E.P. per decorso del termine previsto dall’art. 9 della legge n. 167/1962, con conseguente carenza di un interesse pubblico attuale, nonché la violazione della disciplina sugli usi civici e delle garanzie procedimentali, per il mancato coinvolgimento della Regione e di un perito demaniale. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’irricevibilità per tardiva impugnazione della deliberazione consiliare del 2019 e l’inammissibilità per mancata notifica a un controinteressato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto non escludibile, allo stato, la giurisdizione amministrativa, poiché il comportamento comunale appariva inserito in una sequenza pubblicistica e collegato all’esercizio di un potere amministrativo, anche quale espressione del potere di esecutorietà della pubblica amministrazione; la questione è stata tuttavia riservata alla fase di merito. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha osservato che la tesi della ricorrente richiede di accertare la sopravvenuta decadenza dei vincoli P.E.E.P. e la conseguente carenza di interesse pubblico, valutazioni incompatibili con la cognizione sommaria cautelare, anche considerando che le aree erano state giudizialmente ritenute legittimamente sottratte all’affrancazione in ragione della loro destinazione pubblicistica. Ha inoltre rilevato che la tempestività del ricorso dipende dalla conoscenza, eventualmente già acquisita, della deliberazione comunale del 2019 e dovrà essere esaminata nel giudizio di merito. Il periculum in mora è stato ritenuto non dimostrato, poiché la ricorrente aveva allegato soltanto attività di custodia e manutenzione di alcuni ulivi, senza indicare un pregiudizio concreto e specifico. Il TAR ha poi escluso che la controversia fosse propriamente di ottemperanza: le sentenze invocate non contenevano un comando esecutivo relativo all’immissione in possesso, ma avevano accertato, in via pregiudiziale, l’assenza di diritti dominicali del dante causa e la sua qualità di mero occupatore arbitrario, ai fini della valutazione della legittimità del diniego di affrancazione. Le censure riguardano quindi circostanze sopravvenute ed estranee al perimetro del giudicato e la legittimità di un nuovo atto o comportamento amministrativo. Il ricorso è stato riqualificato come azione ordinaria di cognizione, di annullamento e nullità ai sensi degli artt. 29 e 31, comma 4, c.p.a., o comunque come domanda di accertamento della decadenza del P.E.E.P., con conseguente conversione del rito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, sulla quale il TAR ha pronunciato rigettandola.
art. 29 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell’azione ordinaria di annullamento, cui il ricorso è stato riqualificato.
art. 31, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda di accertamento della nullità, nell’ambito della conversione dal rito qualificato come ottemperanza.
art. 9 legge n. 167/1962
Invocato dalla ricorrente per sostenere la sopravvenuta decadenza dei vincoli del P.E.E.P.; la questione è stata ritenuta da esaminare nel merito.
Massime di principio
- È configurabile un’azione di ottemperanza soltanto quando il giudice debba verificare la conformità dell’attività amministrativa a un comando puntuale contenuto nel giudicato; non ricorre tale rito quando le censure riguardano nuovi atti o comportamenti amministrativi, circostanze sopravvenute o questioni estranee al contenuto dispositivo e conformativo della sentenza.
- L’accertamento compiuto da una sentenza amministrativa come questione pregiudiziale ai fini della decisione sulla legittimità di un provvedimento non equivale, in assenza di uno specifico comando, a un titolo esecutivo che autorizzi ulteriori attività materiali dell’amministrazione.
- La domanda cautelare non può essere accolta quando il fumus dipenda da complessi accertamenti di merito, incompatibili con la cognizione sommaria, relativi alla decadenza di vincoli urbanistici e alla permanenza dell’interesse pubblico.
- Il periculum in mora deve essere allegato e dimostrato mediante elementi concreti e specifici; la mera deduzione dello svolgimento di attività di custodia o manutenzione su beni interessati dall’atto amministrativo non è sufficiente.
- Un ricorso erroneamente qualificato come ottemperanza può essere riqualificato dal giudice come azione ordinaria di annullamento e nullità, con conseguente conversione del rito, quando la controversia abbia ad oggetto la legittimità di un nuovo atto o comportamento amministrativo.
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