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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18530/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

Una società aveva acquistato una gru prodotta da un'impresa e venduta da un'altra società; durante l'utilizzo la gru era crollata. L'acquirente aveva convenuto in giudizio venditore e produttore chiedendo il risarcimento dei danni. Nei gradi di merito era stata esclusa la decadenza dalla garanzia per vizi, ritenendosi che i vizi fossero stati tacitamente riconosciuti dai convenuti tramite la riparazione del mezzo dopo la denuncia, ma la corte di appello aveva poi ritenuto prescritta l'azione verso il venditore, affermando che la prescrizione annuale decorresse comunque dalla vendita, e aveva escluso la responsabilità del produttore perché questi aveva solo avvisato il venditore di possibili difetti di una serie di gru. Con il ricorso per cassazione l'acquirente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 1490, 1494, 1495, 2937 c.c., sostenendo che anche la prescrizione poteva essere oggetto di rinuncia tacita tramite il riconoscimento dei vizi e che, comunque, fosse stata interrotta o superata dai comportamenti tenuti dalle controparti; 2) violazione degli artt. 1490 e 2043 c.c., contestando l'esclusione della responsabilità del produttore e affermando che l'obbligo di sicurezza e informazione verso i terzi non si esauriva in un avviso al solo venditore, dovendosi attivare per evitare il danno; 3) violazione degli artt. 1494 e 2043 c.c., in via conseguenziale sul risarcimento.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbito il terzo, e ha rigettato il ricorso incidentale condizionato della venditrice. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e ha rinviato alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. In particolare, ha ritenuto che il tacito riconoscimento dei vizi, desunto dalle riparazioni eseguite dopo la denuncia, valga anche ai fini della prescrizione, facendo applicare il termine ordinario decennale; inoltre ha affermato che, nell'azione aquiliana del terzo danneggiato contro il produttore, non è sufficiente un generico avviso al venditore, occorrendo una condotta idonea a mettere effettivamente a conoscenza il terzo del rischio o comunque a prevenire il danno.

Norme richiamate

  • art. 1490 c.c.

    norma richiamata come base della garanzia per vizi della cosa venduta e della domanda risarcitoria conseguente.

  • art. 1494 c.c.

    richiamato per la responsabilità del venditore per danni derivanti dai vizi della cosa.

  • art. 1495 c.c.

    richiamato per decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia; il riconoscimento dei vizi è ritenuto idoneo a escludere la decadenza e a incidere sul regime prescrizionale.

  • art. 2937 c.c.

    richiamato per affermare che la prescrizione, una volta maturata, può essere oggetto di rinuncia anche tacita.

  • art. 2043 c.c.

    fonte della responsabilità aquiliana del produttore verso il terzo acquirente/danneggiato, distinta dagli obblighi contrattuali verso il venditore.

  • art. 1227 c.c.

    richiamato dalla corte territoriale per il concorso colposo del danneggiato, ma la Cassazione ne supera l'applicazione nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso incidentale.

Massime di principio

  • Il riconoscimento, anche tacito, del vizio della cosa venduta, desumibile da comportamenti concludenti come la riparazione del bene dopo la denuncia, è idoneo non solo a escludere la decadenza dalla garanzia, ma anche a incidere sul regime della prescrizione dell'azione, con applicazione del termine ordinario decennale.
  • Ai fini della rinuncia alla prescrizione non è decisivo che il debitore assuma espressamente l'obbligo di eliminare i vizi: è sufficiente un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione, quale il riconoscimento dei vizi e la loro eliminazione diretta.
  • L'obbligo informativo o cautelare del produttore non si esaurisce nell'avviso rivolto al solo venditore quando agisca il terzo danneggiato: verso i terzi opera il generale dovere del neminem laedere, che richiede una condotta concretamente idonea a prevenire il danno o a rendere edotto il soggetto esposto al rischio.
  • Una generica segnalazione di pericolosità del prodotto o di appartenenza a una serie potenzialmente difettosa non basta, da sola, a escludere la responsabilità aquiliana del produttore se non è accompagnata da un'informativa specifica e adeguata rispetto al rischio concreto.
  • Nel giudizio di legittimità sono rilevabili d'ufficio le eccezioni in senso lato, tra cui quella di rinuncia alla prescrizione, quando la relativa questione sia coerente con gli accertamenti di fatto già compiuti nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoResponsabilità da cose e animaliProveRicorso per cassazione
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenzaNesso di causalità

Testo integrale

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