Sentenza n. 1818/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata spontanea esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto l’aggiornamento della carriera e il pagamento di differenze retributive
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte delle amministrazioni scolastiche, della sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, n. 968 del 24 settembre 2025, ritualmente notificata e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto all’aggiornamento della carriera e al conseguente adeguamento del trattamento retributivo, condannando le amministrazioni al pagamento di euro 960,40 lordi per differenze retributive maturate dal 1° febbraio 2018 al 31 gennaio 2023, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Il ricorrente aveva chiesto l’esecuzione del giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna al pagamento delle spese di giudizio e di una somma per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione. Nel corso del giudizio, le amministrazioni hanno depositato un rapporto informativo e documentazione relativa alle attività svolte; il ricorrente ha quindi dichiarato che il giudicato era stato integralmente eseguito e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l’intervenuta integrale esecuzione del giudicato, rappresentata dal ricorrente e comprovata dalla documentazione depositata dall’amministrazione, avesse fatto venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta né adottata alcuna misura coercitiva per ulteriori ritardi. Le spese di lite sono state compensate, anche in considerazione della richiesta espressa del ricorrente e del complessivo esito del giudizio.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione del giudicato amministrativo o di altro provvedimento esecutivo.
La disposizione è richiamata in relazione alla richiesta di fissazione di una somma di denaro per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato e tale esecuzione è riconosciuta dal ricorrente e comprovata dalla documentazione in atti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione.
- L’integrale esecuzione del giudicato nel corso del giudizio rende non necessarie la nomina del commissario ad acta e l’applicazione di misure coercitive richieste per fronteggiare l’inadempimento, se non residuano contestazioni sull’esatto adempimento.
Come è indicizzato
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