Cassazione Penale, Sentenza n. 10498/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva sostituito gli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere (Tribunale di Vibo Valentia, ex art. 276 c.p.p.), contestando la mancata valutazione della lieve entità del fatto e la presunta illogicità della motivazione, rilevando il lungo periodo già trascorso agli arresti domiciliari (da maggio 2022), i suoi disturbi psicologici, le ragioni dell'allontanamento (recupero di un animale domestico) e le qualità personali della persona con cui si era trattenuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile per tardività: il termine per proporre il ricorso era scaduto il 25/11/2024 (computa dalla comunicazione/notificazione ricevuta il 14/15 novembre), mentre il deposito telematico è avvenuto il 28/11/2024. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 276, cod. proc. pen., comma 1‑ter
La norma disciplina l'aggravamento della misura cautelare in caso di violazioni e la valutazione della lieve entità; il ricorrente lamentava che tale valutazione non era stata compiuta, ma la Corte di legittimità non è entrata nel merito per avere dichiarato il ricorso inammissibile.
art. 309, commi 1 e 3, cod. proc. pen.
Richiamata insieme alle successive disposizioni per la disciplina dei termini e delle comunicazioni relativi ai provvedimenti cautelari e all'impugnazione in cassazione.
art. 310, cod. proc. pen., comma 2
Stabilisce il termine per proporre il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari personali emessi in sede di appello; la Corte ha applicato la regola computando il termine decadenziale.
art. 311, cod. proc. pen., comma 1
Collegata alla disciplina della notificazione/comunicazione e al termine di impugnazione; la Corte ha considerato le date di comunicazione/notificazione per il calcolo del termine decadenziale.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede la condanna per l'inammissibilità del ricorso al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende; applicata obbligatoriamente dalla Corte.
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
Rinvio agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione, quali comunicazioni e registrazioni formali.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione al criterio per valutare l'eventuale assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità; la Corte ha ritenuto che nel caso non ricorresse assenza di colpa.
Massime di principio
- I termini per proporre ricorso in materia cautelare sono decadenziali e vanno calcolati con rigore: la mancata proposizione entro il termine comporta l'inammissibilità senza esame del merito.
- Anche argomenti di merito rilevanti (lieve entità, condizioni di salute, durata precedente della misura) non possono essere valutati se il ricorso è inammissibile per vizio procedurale: la forma precede il merito.
- L'inammissibilità comporta automaticamente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., salvo dimostrare assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.
- Per evitare l'inammissibilità: verificare con attenzione le date di comunicazione/notificazione, considerare la notifica al difensore e all'interessato separate, depositare telematicamente entro i termini e conservare documentazione probatoria delle comunicazioni ricevute.
- Se si è intempestivi è opportuno valutare immediatamente l'esistenza di giustificazioni idonee (es. cause di forza maggiore) e la possibilità di rimedi procedurali straordinari, ma tali rimedi sono limitati e richiedono prova rigorosa delle cause ostative.
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