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Circolare

Circolare numero 05 del 08-02-2001 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che i lavoratori extracomunitari, se privi di accordi internazionali di sicurezza sociale con l’Italia e in possesso dei requisiti previsti, possono ottenere il rimborso dei contributi IVS versati. Il rimborso riguarda sia la quota a carico del lavoratore sia quella del datore di lavoro, con maggiorazione del 5% annuo, ma comporta la perdita definitiva di ogni diritto pensionistico fondato su tali contributi. Sono indicati i soggetti esclusi, le condizioni per l’accesso, le modalità di presentazione della domanda, il canale di pagamento su banca estera e la possibilità alternativa di prosecuzione volontaria per chi non chieda il rimborso.

Rimborso dei contributi IVS per lavoratori extracomunitari e fac-simile di domanda

Rimborso dei contributi IVS per lavoratori extracomunitari

La circolare illustra la disciplina del rimborso dei contributi IVS versati dai lavoratori extracomunitari, richiamando l’art. 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e l’art. 22, comma 11, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il documento precisa i soggetti ammessi, le condizioni documentali richieste, gli importi restituibili, le modalità di presentazione della domanda e gli effetti previdenziali del rimborso.

Ambito di applicazione e beneficiari

Possono ottenere il rimborso i lavoratori di Paesi extracomunitari con i quali non esistono accordi internazionali in materia di sicurezza sociale. La circolare segnala che l’elenco degli accordi vigenti era già riportato nella circolare ENPALS n. 5 del 3 maggio 1985 e ricorda che i lavoratori austriaci e spagnoli sono poi confluiti nell’Unione Europea.

Per accedere al beneficio, i soggetti devono inoltre:

  • essere muniti di regolare permesso di soggiorno, oppure
  • aver regolarizzato la propria posizione assicurativa secondo le disposizioni vigenti.

Soggetti esclusi

Non possono ottenere il rimborso:

  • i lavoratori extracomunitari legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale;
  • i cittadini appartenenti all’Unione Europea.

Tra i Paesi espressamente richiamati come esclusi figurano Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Jersey e altre isole del Canale, ex Jugoslavia, Principato di Monaco, San Marino, Stati Uniti d’America, Svizzera, Tunisia, Turchia, Uruguay e Venezuela.

Condizioni e documentazione richiesta

Il rimborso è subordinato a una serie di presupposti, tra cui la cessazione dell’attività lavorativa e l’uscita dal territorio italiano, come precisato anche nella nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 22 giugno 2000.

Alla domanda devono essere allegati:

  • copia del libretto di lavoro;
  • fotocopia del passaporto;
  • copia del permesso di soggiorno;
  • dichiarazione con firma autenticata resa presso il Consolato italiano del Paese di residenza, attestante che il richiedente ha presentato domanda di restituzione dei contributi all’ENPALS e indicando la data di presentazione.

La circolare sottolinea che tale dichiarazione consolare condiziona l’erogazione del rimborso.

Importi rimborsabili

Sono rimborsabili esclusivamente i contributi di pertinenza IVS effettivamente versati, comprensivi:

  • della quota a carico del lavoratore;
  • della quota a carico del datore di lavoro.

Sugli importi rimborsati deve essere applicata una maggiorazione del 5% per anno.

Domanda e ufficio competente

La domanda deve essere compilata secondo il fac-simile allegato e può essere presentata o spedita anche da soggetti delegati dall’interessato, compresi enti di patronato e professionisti, come avvocati e commercialisti.

La domanda va indirizzata alla Sede ENPALS nella cui circoscrizione il lavoratore ha svolto l’ultima prestazione lavorativa. Se perviene a una sede diversa, questa deve trasmetterla alla sede competente.

Modalità di pagamento

Il pagamento degli importi rimborsabili deve avvenire sulla banca estera indicata dall’interessato nel modulo di domanda, con l’indicazione delle relative coordinate bancarie.

Effetti del rimborso e prosecuzione volontaria

La circolare evidenzia che, una volta ottenuto il rimborso, il lavoratore extracomunitario non potrà più far valere alcun diritto a pensione in relazione ai contributi rimborsati. Inoltre, per tali contributi non è prevista alcuna possibilità di riaccredito.

Per i lavoratori che non intendano chiedere il rimborso, ma risultino comunque con contribuzione insufficiente per maturare il diritto a pensione presso l’ENPALS, resta possibile la domanda di prosecuzione volontaria, purché siano soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Fac-simile di domanda

L’allegato riporta un modello di domanda che richiede l’indicazione di:

  • dati anagrafici e matricola ENPALS;
  • nazionalità, necessariamente extracomunitaria;
  • codice fiscale, domicilio in Italia e domicilio estero;
  • imprese per le quali sono stati versati i contributi e periodo di riferimento;
  • banca estera presso cui effettuare il pagamento, con stato estero, località, denominazione e numero di conto;
  • documentazione allegata, tra cui permesso di soggiorno, libretto personale di iscrizione e fotocopia del passaporto;
  • eventuale ulteriore documentazione e recapiti per comunicazioni.

Punti principali

Beneficiari e soggetti esclusi

Possono chiedere il rimborso i lavoratori di Paesi extracomunitari con i quali non esistono accordi internazionali in materia di sicurezza sociale, purché siano in regola con il permesso di soggiorno oppure abbiano regolarizzato la propria posizione assicurativa. Non possono invece accedere al rimborso i lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale e, naturalmente, i cittadini dell’Unione Europea. La circolare richiama espressamente, tra i Paesi esclusi, Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Jersey e altre isole del Canale, ex Jugoslavia, Principato di Monaco, San Marino, Stati Uniti d’America, Svizzera, Tunisia, Turchia, Uruguay e Venezuela.

Condizioni per ottenere il rimborso

Il rimborso è subordinato alla cessazione dell’attività lavorativa, all’aver lasciato il territorio italiano, alla produzione del libretto di lavoro e della fotocopia del passaporto, alla presentazione della copia del permesso di soggiorno e alla trasmissione di una dichiarazione autenticata resa presso il Consolato italiano del Paese di residenza, che attesti la presentazione della domanda di restituzione dei contributi all’ENPALS e la relativa data. La dichiarazione consolare è indicata come condizione che incide sull’erogazione del rimborso.

Importi rimborsabili e maggiorazione

Sono rimborsabili esclusivamente i contributi IVS effettivamente versati, comprensivi sia delle quote a carico del lavoratore sia di quelle a carico del datore di lavoro. Sugli importi da restituire deve essere applicata una maggiorazione del 5% per ogni anno.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere redatta secondo il fac-simile allegato e può essere presentata o spedita anche da soggetti delegati legittimamente dall’interessato, inclusi enti di patronato e professionisti come avvocati e commercialisti. Va inviata alla Sede ENPALS competente per la circoscrizione in cui il lavoratore ha svolto l’ultima prestazione lavorativa; se presentata a una sede diversa, quest’ultima la trasmette a quella competente.

Modalità di pagamento

Il pagamento degli importi rimborsabili deve avvenire tramite la banca estera indicata dall’interessato nel modulo di domanda, con specificazione delle coordinate bancarie.

Effetti del rimborso e alternativa della prosecuzione volontaria

Una volta ottenuto il rimborso, il lavoratore extracomunitario non può più far valere alcun diritto a pensione in relazione ai contributi rimborsati e non è prevista alcuna possibilità di riaccredito. Per chi non intenda chiedere il rimborso e disponga di contribuzione insufficiente per raggiungere il diritto a pensione presso l’ENPALS, resta possibile presentare domanda di prosecuzione volontaria, purché sussistano i requisiti di legge.

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