Cassazione Penale, Sentenza n. 42813/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bianco ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che ha negato l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. con riferimento a quattro sentenze irrevocabili per reati di stupefacenti e associazione finalizzata al traffico commessi tra il 2007 e il 2012. Il ricorrente sostiene che le condotte erano riconducibili a un unico disegno criminoso: omogeneità dei reati (narcotraffico), contiguità temporale, identità delle modalità operative e stabile collaborazione con i clan Di Gioia e Nettuno; contesta inoltre la lettura fatta dal giudice dell'esecuzione su alcune sentenze (in particolare sulle sentenze sub 2 e 3) e chiede il riconoscimento anche della continuazione parziale tra alcune fattispecie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione secondo cui non emergono elementi concreti che dimostrino una preventiva programmazione unitaria delle condotte: le vicende riguardano sostanze diverse, sono avvenute in luoghi differenti, con intervalli temporali apprezzabili (circa cinque anni), e con soggetti e sodalizi diversi; pertanto gli illeciti vanno valutati come espressione di propensione a delinquere e scelte estemporanee, non come attuazione di un disegno unitario. La Corte ha richiamato i principi giurisprudenziali sul gravame probatorio a carico del condannato e sulle condizioni per riconoscere la continuazione nei confronti di reati associativi. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale invocata per chiedere l'applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva; la Corte osserva che chi la invoca deve allegare elementi che rivelino una preventiva programmazione unitaria delle fattispecie.
art. 81, comma secondo cod. pen.
Regola sull'accertamento della continuazione e sul trattamento sanzionatorio; la Corte evidenzia che l'applicazione non può tradursi in un automatico beneficio per mera reiterazione del reato senza prova della pianificazione unitaria.
art. 416-bis cod. pen.
Riferita nella motivazione in relazione ai reati associativi: la Corte chiarisce che, se la continuazione riguarda reato associativo e reati fine, occorre dimostrare che i reati fine fossero programmati ab origine al momento dell'ingresso nell'associazione, per evitare un automatismo nel riconoscimento della continuazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per disporre la condanna alle spese processuali del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'onere di allegare e provare indici concreti di programmazione unitaria grava sul condannato che chiede la continuazione in sede esecutiva; non è sufficiente la mera reiterazione di reati simili.
- Gli elementi rilevanti per valutare la continuazione sono: omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, identità o affinità delle modalità operative, sistematicità e segni di programmazione ab origine delle condotte.
- Nel rapporto tra reato associativo e reati fine, la continuazione può essere riconosciuta solo se è dimostrato che i reati fine erano prevedibili e programmati sin dall'ingresso nell'associazione; altrimenti non si può automatizzare il beneficio.
- La propensione abituale o l'utilizzo ripetuto di occasioni delittuose non sostituisce la prova di un disegno criminoso unitario; episodi con sostanze, luoghi, tempi e coautori diversi tendono a escludere la continuazione.
- Per aumentare le possibilità di successo in una richiesta di continuazione è utile produrre elementi probatori concreti che dimostrino collegamenti operativi stabili (comunicazioni, ruoli riconosciuti, finanziamenti, coordinamento cronologico), non solo giudicati o dedotti dalla mera tipologia di reato.
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