Cassazione Civile, Ordinanza n. 08391/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La Direzione Provinciale aveva verificato la posizione fiscale di una società in relazione a un credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, indicato nel quadro RU e già utilizzato in compensazione. Ritenendo il credito inesistente per difetto del presupposto costitutivo, l'Ufficio aveva emesso atto di recupero dell'imposta con sanzioni. La società aveva impugnato l'atto sostenendo, in via preliminare, che esso fosse stato notificato in violazione dell'art. 157 del D.L. 34/2020, poiché emesso e/o notificato durante la sospensione emergenziale dei termini e senza che ricorressero ragioni di indifferibilità e urgenza. I giudici di merito avevano accolto il ricorso del contribuente, e la Corte regionale aveva escluso che l'urgenza potesse desumersi automaticamente dall'esistenza di una notizia di reato. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 157 D.L. 34/2020 in combinato con l'art. 43 DPR 600/73, sostenendo che, poiché la contestazione del credito integrava indebita compensazione e quindi una fattispecie penalmente rilevante, sussisteva l'indifferibilità e urgenza che legittimava la notifica anticipata. La società ha resistito eccependo anche l'improcedibilità per mancata produzione della circolare richiamata e contestando nel merito la tesi dell'Agenzia, richiamando l'esito delle indagini penali (richiesta di archiviazione e decreto del GIP).
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'assunto dei giudici di merito secondo cui l'urgenza non poteva derivare dalla qualificazione potenzialmente delittuosa e/o fraudolenta della condotta. Ha affermato la continuità con un precedente di legittimità secondo cui il differimento delle notifiche previsto dall'art. 157 D.L. 34/2020 opera a tutela del contribuente, ma l'amministrazione può notificare anticipatamente gli atti in presenza di indifferibilità e urgenza, da collegarsi anche alla necessità di circoscrivere gli effetti pregiudizievoli di condotte potenzialmente delittuose e al pericolo di perdita fiscale per l'erario, restando irrilevante che il procedimento penale sia poi stato avviato o abbia avuto esito favorevole all'indagato. Ha inoltre escluso che la mancata produzione della circolare richiamata rendesse improcedibile il ricorso, trattandosi di atto non decisivo perché meramente ricognitivo della normativa. Conseguentemente ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna in diversa composizione per l'esame delle residue questioni di merito e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 157 D.L. 34/2020
"gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, […] scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza"
Il differimento delle notifiche è stabilito a vantaggio del contribuente, ma resta salvo il potere dell'amministrazione di procedere alla notifica anticipata nei casi di indifferibilità e urgenza, che possono ricorrere anche quando la condotta contestata abbia carattere potenzialmente delittuoso o fraudolento e vi sia rischio di perdita fiscale per l'erario.
art. 43 DPR 600/73
Richiamato solo in combinato con l'art. 157 D.L. 34/2020 come parametro della censura di violazione di legge.
art. 360, comma 1, num. 3 c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 10 quater D.L. 74/2000
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la contestazione dell'inesistenza del credito d'imposta integrasse indebita compensazione penalmente rilevante.
art. 8, comma 1, D.Lgs. 471/97
Richiamato nel provvedimento impugnato come base per una sanzione di importo pari a 250 euro.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito della memoria nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel periodo di sospensione emergenziale dei termini di notificazione degli atti impositivi, il differimento previsto dall'art. 157 D.L. 34/2020 non è assoluto: l'amministrazione può notificare anticipatamente l'atto quando ricorrano concrete ragioni di indifferibilità e urgenza.
- L'indifferibilità e urgenza possono desumersi anche dalla necessità di prevenire o circoscrivere effetti pregiudizievoli di una condotta fiscalmente rilevante potenzialmente delittuosa o fraudolenta, specie quando sussista un rischio di perdita di gettito per l'erario.
- Ai fini della legittimità della notifica anticipata non assume rilievo decisivo l'esito del procedimento penale eventualmente instaurato per i medesimi fatti, né il fatto che l'indagine sia stata archiviata o non abbia condotto a condanna.
- L'eccezione di improcedibilità del ricorso per mancata produzione di atti o documenti è infondata quando il documento richiamato abbia solo valore ricognitivo della disciplina normativa e non sia necessario per la decisione della censura.
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