Sentenza del 13/01/2020 n. 13 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Accertamento - Documentazione contabile - Mancata esibizione - Responsabilità professionista - "Culpa in vigilando" contribuente - Sussiste - Comportamento fraudolento professionista - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di verifica la Guardia di Finanza ha rilevato l'omessa presentazione della dichiarazione per il 2013 e numerose irregolarità nei ricavi e nei costi (tra cui mancato storno del valore delle immobilizzazioni per alcuni automezzi). L'Ufficio ha rideterminato il reddito ai fini IRES, IRAP e IVA e non ha riconosciuto alcune detrazioni. La società ha impugnato contestando fondatezza dell'accertamento, motivazione, capacità contributiva e invocando la responsabilità civile del commercialista che aveva la contabilità, sostenendo inoltre l'esistenza di un credito IVA. In primo grado la CTP ha accolto il ricorso solo in parte (rettifica dell'ammontare dei costi come proposto dall'Ufficio) e ha respinto il resto, condannando la società al pagamento delle spese. La società ha fatto appello.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria ha respinto l'appello. Ha ritenuto definitivo l'accertamento quanto all'IVA e ha confermato la correttezza della ricostruzione dell'Ufficio, ritenendo che la documentazione contabile non esibita durante le verifiche e quella successivamente depositata fosse inattendibile. La CTR ha escluso l'esimente dell'inadempimento del professionista poiché la contribuente non ha dimostrato l'assenza di culpa in vigilando (non ha provato di aver fornito la provvista per il pagamento all'Erario e di aver vigilato sull'adempimento del mandato) e non ha dimostrato un comportamento fraudolento del professionista volto a mascherare l'inadempimento. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui le quote di ammortamento sono deducibili solo se iscritte nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le spese di lite d'appello sono state compensate a favore dell'Agenzia e la società condannata al pagamento di 8.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Ordinanza Corte di Cassazione n. 24385/2016
30 novembre 2016, n. 24385
Per la deducibilità delle quote di ammortamento è indispensabile l'iscrizione nel registro dei cespiti ammortizzabili; in mancanza la deduzione non è riconosciuta.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 19422/2018
ordinanza n. 19422 del 20 luglio 2018
Conferma che il contribuente che invoca l'esimente per l'omessa trasmissione della dichiarazione da parte del professionista deve provare di aver fornito la provvista all'intermediario e di aver vigilato sull'adempimento; l'assenza di colpa in vigilando è superabile solo dimostrando comportamento fraudolento del professionista.
D.P.R. 600/1973, art. 37, comma 3
art. 37, comma 3 D.P.R. 600/73
Richiamata per l'individuazione dell'amministratore di fatto e la responsabilità in capo a chi gestisce effettivamente l'attività fiscale della società.
Dlgs 546/1992 e richiamo alle disposizioni di attuazione c.p.c. art. 118
Dlgs 546/1992; disposizioni di attuazione c.p.c., art. 118
Stabilisce che nel processo tributario la motivazione della sentenza può essere succinta ma deve contenere fatti rilevanti e ragioni giuridiche della decisione; la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente seppur concisa.
Codice di procedura civile, art. 132 (n.4)
art. 132, secondo comma, n.4 c.p.c.
Richiama l'obbligo di esporre concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione; applicato anche in sede tributaria.
Codice di procedura civile, art. 92 (modificato dalla l.69/2009)
art. 92 c.p.c., comma 2; art. 45 comma 11 l. 69/2009
La compensazione delle spese di lite è possibile solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni debitamente motivate; in mancanza si applica la regola della soccombenza.
Massime di principio
- La mera delega della tenuta della contabilità a un professionista non esonera automaticamente il contribuente: per evitare sanzioni occorre dimostrare di aver fornito la provvista per le imposte e di aver vigilato sull'adempimento (assenza di culpa in vigilando).
- L'esimente per l'inadempimento del professionista è difficilmente riconosciuta e sussiste solo se il contribuente prova l'assenza di propria colpa o un comportamento fraudolento del professionista volto a nascondere l'inadempimento.
- In caso di mancata esibizione dei documenti durante la verifica, l'Ufficio può ricostruire ricavi e costi con strumenti sostitutivi (es. spesometro integrato) e le documentazioni depositate successivamente sono valutate in termini di attendibilità.
- Le quote di ammortamento sono deducibili solo se regolarmente annotate nel registro dei cespiti ammortizzabili; la loro mancata iscrizione giustifica la disconoscimento della deduzione.
- Gli accertamenti IVA possono divenire definitivi se non censurati specificamente nel ricorso introduttivo; pertanto le questioni IVA vanno contestate tempestivamente.
- La motivazione della sentenza tributaria può essere sintetica ma deve consentire di ricostruire il percorso logico; l'omesso esame di alcuni motivi può essere riesaminato in appello, senza automatica nullità della sentenza di primo grado.
- Le spese di lite seguono la regola della soccombenza; la compensazione è possibile solo per gravi e eccezionali ragioni esplicitamente motivate.
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