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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34804/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di revisione ex art. 630, lett. a) c.p.p. avverso la condanna confermata in appello per il capo 6) (acquisto di 180 kg di hashish). Si deduceva l\'inconciliabilità tra la sentenza di condanna del Tamburello (rito abbreviato) e la sentenza di assoluzione, nel processo ordinario dinanzi al Tribunale di Marsala, dei coimputati Nicolo\' Mistretta e Angelo Greco. La difesa sosteneva che una consulenza peritale e l\'istruttoria dibattimentale avevano escluso la prova del presunto passaggio di denaro dal Tamburello al Greco, elemento essenziale per collegare il ricorrente all\'acquisto dei 180 kg di stupefacente; pertanto, veniva meno un \"anello di collegamento\" fondamentale e si configurerebbe un contrasto di giudicati idoneo a giustificare la revisione. Venivano invocate, tra l\'altro, le norme artt. 630, comma 1, lett. a), 637 c.p.p., 110 c.p. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese. La Corte ha ritenuto infondato il motivo: ha applicato l\'orientamento consolidato secondo cui la revisione ex art. 630, lett. a) c.p.p. presuppone l\'inconciliabilità oggettiva dei fatti stabiliti in due decisioni irrevocabili, non una mera divergenza valutativa. Nel caso di specie le due decisioni descrivevano il medesimo fatto storico ma avevano dato valutazioni difformi delle risultanze probatorie (il Tribunale di Marsala ha assolto per insufficienza e contraddittorietà della prova; la sentenza a carico del Tamburello ha ritenuto invece sussistenti elementi di prova valutati diversamente). Pertanto non è emersa un\'incompatibilità dei fatti tale da giustificare la revisione; la sentenza di assoluzione dei coimputati è stata interpretata come diversa valutazione delle stesse emergenze processuali e non come accertamento di fatti inconciliabili.

Norme richiamate

  • art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    La norma ammette la revisione per contrasto tra giudicati solo quando i fatti stabiliti in una sentenza siano oggettivamente incompatibili con quelli stabiliti in un\'altra sentenza irrevocabile; non rileva il mero dissenso nella valutazione probatoria.

  • art. 637, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in materia di impugnazioni e ritenuta pertinente rispetto alla disciplina dei rimedi: richiamata dalla difesa ma non decisiva per l\'accoglimento della revisione.

  • art. 110, cod. pen.

    Richiamato in motivazione difensiva quale principio di concorso di persone nel reato; la Corte non l\'ha ritenuto invece utile a dimostrare inconciliabilità fattuale tra le sentenze.

  • art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sullo stupefacente evocata per circostanziare il tipo di reato contestato (traffico di droga); non è stata ritenuta idonea a determinare la revisione in assenza di fatto storico incompatibile.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 46885/2019; Sez. 6, n. 488/2016; Sez. 1, n. 6273/2009; Sez. 6, n. 16477/2022)

    Richiamati orientamenti che chiariscono che la revisione non è ammessa per contrasto di valutazioni tra giudici diversi quando i fatti storici sono coincidenti e la diversa decisione deriva da una differente valutazione probatoria o dal diverso rito.

Massime di principio

  • La revisione ex art. 630, lett. a) c.p.p. richiede un\'incompatibilità oggettiva e non la semplice divergenza nella valutazione della prova tra due decisioni irrevocabili.
  • Se due sentenze descrivono lo stesso fatto storico ma valutano diversamente le stesse risultanze (es. per insufficienza o contraddittorietà della prova), ciò non costituisce di per sé motivo di revisione.
  • Differenze dovute al rito (es. abbreviato vs ordinario) o al diverso regime di utilizzabilità delle prove possono giustificare esiti discordanti senza che ciò configuri un contrasto di giudicati.
  • Per ottenere la revisione occorre dimostrare che una sentenza afferma fatti che, per loro natura, escludono i fatti affermati dall\'altra (incompatibilità fattuale), non solo che l\'altra ha ritenuto insufficiente la prova.
  • Una consulenza tecnica che ridiscute la prova è rilevante ai fini della revisione solo se introduce un elemento di fatto nuovo e incompatibile con il giudicato che ha condannato.

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