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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03342/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano. Il ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 581, comma 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., nonché degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la ratio della norma abrogata mirava a facilitare la notifica e che nel suo caso era già stata eletta domicilio e l'imputato era stato presente nel giudizio di primo grado; perciò la precedente dichiarazione o elezione di domicilio avrebbe dovuto ritenersi sufficiente anche se non materialmente allegata all'atto di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato l'ordinanza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancato deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio e per l'assenza di un richiamo chiaro e specifico a precedenti dichiarazioni/elezioni di domicilio. La Corte ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite n.13808/2024 che ha precisato l'interpretazione dell'art.581, comma 1-ter (applicabile solo agli appelli proposti nel periodo di vigenza della norma) stabilendo che una precedente elezione o dichiarazione è ammissibile se richiamata in modo chiaro e immediatamente rintracciabile; nel caso concreto tuttavia non risultava alcun richiamo. È stata applicata la declaratoria di inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 189 cod. strada

    Norma sostanziale che disciplina i reati per cui il ricorrente era stato condannato in primo grado; citata per indicare il capo di imputazione originario.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Disciplina, durante il periodo di vigenza (30/12/2022 - 25/08/2024), l'onere per l'appellante presente al giudizio di primo grado di depositare unitamente all'atto di appello la dichiarazione o l'elezione di domicilio a pena di inammissibilità; la Corte, richiamando le Sezioni Unite, ha interpretato che una precedente dichiarazione/elezione è ammissibile purché richiamata in modo chiaro e immediatamente rintracciabile nel fascicolo.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    introduttivo dell'art. 581, comma 1-ter

    Atto normativo che introdusse la modifica procedurale; la Corte ne valuta l'applicabilità temporale e la compatibilità con principi costituzionali e comunitari.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter

    Atto che ha abrogato la disciplina; la Corte precisa che la norma va applicata solo agli appelli proposti nel periodo di vigenza.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. c) e comma 2

    Prevede l'inammissibilità dell'appello per mancato assolvimento degli oneri formali; la Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità sulla base di questa disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità; applicata dalla Cassazione per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente quale motivo di ricorso in Cassazione (violazione di legge), citata in relazione al mezzo di impugnazione adottato.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Diritti costituzionali (diritto di difesa e ragionevole durata del processo) richiamati dal ricorrente; la Corte li considera ma ritiene che la corretta applicazione delle norme processuali non violi detti diritti nel caso concreto.

  • sentenza Sezioni Unite n. 13808

    4/10/2024 (o 24/10/2024 come richiamato in motivazione)

    Interpretazione di riferimento che circoscrive l'applicabilità dell'art. 581, comma 1-ter e 1-quater al periodo di vigenza e stabilisce che una precedente elezione/dichiarazione di domicilio è sufficiente se richiamata in modo chiaro e immediatamente rintracciabile nel fascicolo, per rispettare la ratio di certezza e celerità delle notificazioni.

  • pronuncia Sez.5 n.17310/2025

    Pronuncia non massimata che in un caso concreto ha ritenuto ammissibile l'appello nonostante il mancato assolvimento dell'onere formale, in presenza di regolare instaurazione del contraddittorio e di effettiva conoscenza e partecipazione dell'imputato all'udienza di appello; la Cassazione distingue quel caso dai fatti in esame.

Massime di principio

  • Per gli appelli proposti nel periodo di vigenza dell'art. 581, comma 1-ter, l'appellante presente in primo grado deve allegare all'atto di impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio o richiamarla esplicitamente; l'assenza di allegazione o richiamo chiaro determina inammissibilità.
  • Una precedente dichiarazione o elezione di domicilio è valida se il richiamo nell'atto di impugnazione è chiaro, specifico e immediatamente rintracciabile nel fascicolo, così da consentire la rapida e certa notificazione del decreto di citazione.
  • Se, nonostante il difetto formale, la notificazione è effettivamente andata a buon fine e si è svolto senza pregiudizio il contraddittorio in appello (imputato effettivamente presente e notifica eseguita), talune corti possono ritenere perseguite le finalità della norma e ammettere il gravame; ciò dipende però dalle circostanze concrete e non ne fa regola automatica.
  • L'abrogazione successiva della norma non rende inapplicabile la disciplina agli appelli introdotti nel periodo di vigenza: occorre verificare la temporalità dell'impugnazione rispetto al periodo di efficacia normativa.
  • La mancata osservanza degli oneri formali può comportare non solo l'inammissibilità del gravame ma anche la condanna alle spese e, se la condotta è ritenuta colposa, l'applicazione di sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.

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