Ordinanza n. 70/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensiva: - del provvedimento contenuto nella nota prot. 0011094 del 15.07.2021 dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, ricevuto a mezzo pec di pari data, nella parte in cui ha comunicato, ai fini della validità della predisposizione e presentazione della domanda di contributo, i seguenti esiti di agibilità: • esito “B”, a fronte di esito proposto “E”, per la scheda “AeDES” n. 10, Comune di Sulmona, aggregato n. 19, proprietà di Barbati Bruno in Via Barbato n. 35; con la seguente premessa: <Ritenuto di dover suddividere l’ED 10 in due distinti edifici denominati ED 10 e ED 11 e identificati rispettivamente al fg 60 pt 1284 e fg 60 pt 1285>; • mancata validazione, a fronte di esito proposto “E”, per la scheda “AeDES” n. 5, Comune di Sulmona, aggregato n. 19, proprietà GEMINIANO Mario, GENTILE Roberto, DEL ROSSO Beniamino, DE PANFILIS Raffaele, CHIURAZZI Serena, DI VINCENZO Antonia, FOCARDI Beatrice, in via Barbato n. 56; con la seguente motivazione: <la scheda AeDES presentata per l’edificio ED 05 con esito richiesto “E” non può essere validata e si ritiene valida la scheda AeDES n. 1808 del 06/05/2009 intestata a Buccini Cesidio con esito “A”; non ricorrono altresì i presupposti di applicazione del decreto USRC 6/2020 (art. 1 co. 2), in quanto l’immobile ricade in un Comune Fuori Cratere del sisma 2009 e non è ricompreso nel Cratere Sisma Centro Italia del 2016 >; - e, ove occorra, dell’accertamento contenuto nella scheda AeDES n. 1808 del 06/05/2009, atto intestato a Buccini Cesidio con esito “A”, ancorché mai comunicato, né conosciuto; - nonché, ove occorra, del decreto 4 maggio 2020 n. 6 dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere recante la disciplina dell’attribuzione esiti di agibilità e presentazione della domanda per i c.d. “automatismi” di cui ai commi 6 e 7, primo periodo, dell’art. 2 dell’Ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 e di cui al comma 1 dell’art. 13 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ricompresi nel c.d. “Cratere 2009” e c.d. “Cratere 2016”; - e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti; con contestuale accertamento dell’esito di agibilità degli immobili di Via Barbato n. 35 e 56 di cui è causa, immobili come individuati e descritti nelle schede predisposte dagli istanti: (a) “AeDES” n. 10, Comune di Sulmona, aggregato n. 19, proprietà di Barbati Bruno in Via Barbato n. 35; (b) “AeDES” n. 5, Comune di Sulmona, aggregato n. 19, proprietà GEMINIANO Mario, GENTILE Roberto, DEL ROSSO Beniamino, DE PANFILIS Raffaele, CHIURAZZI Serena, DI VINCENZO Antonia, FOCARDI Beatrice, in via Barbato n. 56.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere che attribuiva esito di agibilità "B" a un edificio e non validava l'esito "E" richiesto per un altro edificio, richiamando una precedente scheda AeDES con esito "A" e il decreto USRC n. 6/2020
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la nota del 15 luglio 2021 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, ai fini della validità della domanda di contributo per la ricostruzione, ha attribuito l'esito "B" invece dell'esito "E" proposto per la scheda AeDES relativa all'immobile di via Barbato n. 35, ritenendo necessario suddividere l'edificio in due distinti edifici, e ha negato la validazione dell'esito "E" proposto per l'immobile di via Barbato n. 56, ritenendo valida una precedente scheda AeDES del 2009 con esito "A". I ricorrenti hanno inoltre contestato, ove occorrenti, la precedente scheda AeDES e il decreto USRC n. 6/2020, chiedendo anche l'accertamento degli esiti di agibilità degli immobili. Il testo dell'ordinanza non riporta l'articolazione specifica dei motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha deciso né la domanda cautelare né il merito delle censure. Rilevato che, dopo il rinvio dell'udienza del 9 luglio 2025 in attesa di sviluppi procedimentali, non era stato comunicato alcun aggiornamento né era stata sollecitata la definizione del merito, il Collegio ha ritenuto necessario verificare il persistente interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, considerata anche la risalenza del ricorso e il principio di ragionevole durata del processo richiamato dall'art. 2 c.p.a. Le parti sono state quindi invitate a manifestare tale interesse entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con riserva di ogni ulteriore determinazione all'esito.
Norme richiamate
art. 2 c.p.a.
Il giudice richiama il principio di ragionevole durata del processo quale criterio che impone di verificare, nei giudizi risalenti e rimasti privi di sviluppi, il persistente interesse delle parti alla definizione del merito.
decreto USRC 4 maggio 2020 n. 6
È indicato come atto impugnato in via eventuale, recante la disciplina dell'attribuzione degli esiti di agibilità e della presentazione delle domande di contributo per gli automatismi nei crateri sismici; l'ordinanza non ne esamina la legittimità.
art. 2, commi 6 e 7, primo periodo, Ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018
È richiamato nel decreto USRC n. 6/2020 quale base della disciplina degli automatismi; l'ordinanza non svolge alcuna interpretazione della disposizione.
art. 13, comma 1, d.l. 17 ottobre 2016, n. 189
È richiamato nel decreto USRC n. 6/2020 quale ulteriore fondamento della disciplina degli automatismi; l'ordinanza non ne esamina l'applicazione.
Massime di principio
- In un giudizio amministrativo risalente, rinviato in attesa di sviluppi procedimentali e successivamente rimasto privo di aggiornamenti o sollecitazioni alla definizione, il giudice può invitare le parti a manifestare il persistente interesse alla decisione di merito prima di adottare ulteriori provvedimenti.
- La verifica del persistente interesse alla definizione del giudizio costituisce uno strumento coerente con il principio di ragionevole durata del processo richiamato dall'art. 2 c.p.a.; fino all'esito di tale verifica, il giudice può riservare ogni ulteriore determinazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 285/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1052/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1053/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1057/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1064/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1039/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →