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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26840/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento notificatagli nel 2008 per IRPEF e addizionali, emessa per debiti riferibili alla società in nome collettivo di cui era socio, debiti per i quali era stata notificata alla società una precedente cartella nel 2003. I giudici di merito avevano accolto l'eccezione di prescrizione, ritenendo che fosse decorso un termine inferiore al decennio e che la notifica effettuata alla società non fosse idonea a spiegare effetti nei confronti dei soci. L'ente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1310 e 2291 c.c., sostenendo, da un lato, che i crediti erariali in questione sono soggetti a prescrizione ordinaria decennale e, dall'altro, che la notifica della cartella alla società di persone interrompe la prescrizione anche verso i soci illimitatamente e solidalmente responsabili.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i profili del ricorso. Ha affermato che, per i crediti erariali relativi a IRPEF, in mancanza di una previsione di termine più breve, opera la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale delle prestazioni periodiche. Ha inoltre ribadito che, nelle società di persone, la responsabilità solidale e illimitata del socio comporta che il debito sociale sia anche debito del socio; ne consegue che la notificazione della cartella alla società interrompe la prescrizione anche nei confronti dei soci ex art. 1310 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 1310 c.c.

    la notificazione dell'atto interruttivo a uno dei debitori solidali produce effetto anche nei confronti degli altri, dunque anche verso i soci

  • art. 2291 c.c.

    nelle società di persone il socio risponde solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali, comprese quelle tributarie

  • art. 2267 c.c.

    richiamato in combinato con l'art. 2291 c.c. per fondare la responsabilità del socio per le obbligazioni sociali

  • art. 2946 c.c.

    indicato come termine ordinario decennale di prescrizione

  • art. 2948, primo comma, n. 4, c.c.

    ritenuto non applicabile ai crediti erariali IRPEF, perché le imposte annuali hanno autonomia e non integrano prestazioni periodiche nel senso della norma

Massime di principio

  • I crediti erariali per IRPEF, in assenza di una specifica previsione di termine più breve, si prescrivono nel termine ordinario decennale.
  • La disciplina della prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche non si applica ai tributi erariali annuali quando ciascuna obbligazione impositiva ha autonomia propria rispetto alle precedenti.
  • Nelle società di persone il socio risponde delle obbligazioni sociali anche tributarie; pertanto l'atto notificato alla società interrompe la prescrizione anche nei confronti del socio illimitatamente e solidalmente responsabile.
  • Ai fini dell'interruzione della prescrizione nei rapporti con debitori solidali, la notificazione dell'atto ad uno dei coobbligati è efficace anche verso gli altri.
  • In sede di legittimità, la sentenza di merito che applichi un termine di prescrizione inferiore a quello ordinario per tributi erariali e neghi efficacia interruttiva della notifica alla società di persone viola gli artt. 1310 e 2291 c.c.

Come è indicizzato

MateriePrescrizioneRiscossione
RamiTributi
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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