Cassazione Civile, Ordinanza n. 10541/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La pronuncia non decide il merito della controversia tributaria, ma interviene in sede di correzione di errore materiale su una precedente ordinanza della Corte di cassazione. In quel giudizio, l'Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso avverso la sentenza della CTR della Campania che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello del contribuente contro cartelle di pagamento e i relativi ruoli, ritenuti invalidi per difetto di rituale notifica. Nel dispositivo dell'ordinanza n. 27061/2025 la Corte aveva condannato l'Agenzia a rifondere le spese di lite al contribuente, ma senza riportare l'attribuzione delle somme ai difensori antistatari. Il difensore del contribuente ha chiesto la correzione dell'errore materiale, evidenziando che nelle conclusioni del controricorso e nella memoria difensiva era stata domandata la condanna con attribuzione delle spese al procuratore dichiaratosi anticipatario. La Corte ha quindi verificato la corrispondenza tra il contenuto degli atti e il dispositivo, ritenendo che l'omissione dell'inciso finale costituisse errore materiale da correggere.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto la rettifica del dispositivo dell'ordinanza n. 27061/2025, inserendo alla fine delle parole 'come per legge' la locuzione ', con attribuzione agli avvocati che ne hanno fatto richiesta'. In tal modo ha reso il dispositivo conforme alle conclusioni effettivamente formulate dalla parte vittoriosa, con attribuzione delle spese ai difensori che avevano dichiarato di averle anticipate.
Massime di principio
- Quando dal contenuto degli atti difensivi risulta che la parte vittoriosa abbia chiesto la liquidazione delle spese con attribuzione al difensore antistatario, l'omissione di tale inciso nel dispositivo integra errore materiale correggibile.
- La correzione del dispositivo può intervenire per rendere la statuizione sulle spese coerente con le conclusioni effettivamente rassegnate dalla parte e documentate negli atti del giudizio.
- In sede di correzione di errore materiale, la Corte non riesamina il merito della controversia, ma si limita a eliminare una difformità meramente testuale tra volontà processuale emergente dagli atti e contenuto del dispositivo.
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