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Sentenza

Sentenza del 13/01/2017 n. 717 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La Banca ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva confermato il recupero fiscale di Euro 129.114,22 relativo all'utilizzo del Fondo Incentivi al Personale. Il principale motivo riguardava la nullità o inesistenza della notificazione dell'atto di appello dell'Agenzia delle Entrate, eseguita tramite servizio postale, poiché l'Agenzia non aveva depositato nel giudizio d'appello l'avviso di ricevimento della raccomandata. Secondo la ricorrente, tale omissione impediva di provare l'effettiva consegna dell'atto e la valida instaurazione del contraddittorio, in violazione delle norme sul procedimento tributario e sulla notificazione degli atti giudiziari.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito l'altro. Ha ritenuto che, nel processo tributario, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della notificazione dell'atto di appello, quando la parte appellata è rimasta contumace, comporti l'inesistenza della notificazione e l'inammissibilità dell'appello, non una mera nullità sanabile mediante rinnovazione. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata senza rinvio, poiché il processo d'appello non poteva proseguire. Di conseguenza, è passata in giudicato la sentenza di primo grado. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 6.000,00 oltre spese forfettarie e accessori; nulla è stato disposto per le spese d'appello.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza o del procedimento per violazioni processuali.

  • Art. 101 c.p.c.

    Tutela il principio del contraddittorio, imponendo che la parte abbia la possibilità di conoscere e contestare le domande e gli atti processuali.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2

    Disciplina la proposizione e la notificazione dell'appello nel processo tributario; la regolare instaurazione del giudizio richiede la prova della notificazione alla controparte.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2

    Prevede la possibilità di utilizzare il servizio postale per la notificazione degli atti del processo tributario.

  • Art. 149 c.p.c.

    Nella notificazione a mezzo posta, il perfezionamento nei confronti del destinatario è provato dall'avviso di ricevimento, che documenta consegna, data e persona ricevente.

  • Legge n. 890 del 1982, art. 4

    Disciplina la notificazione degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale e attribuisce all'avviso di ricevimento la funzione di provare l'avvenuta consegna.

  • Art. 291 c.p.c.

    La rinnovazione della notificazione è possibile per determinate ipotesi di nullità, ma non quando la notificazione è inesistente per mancanza della prova dell'effettiva consegna.

  • Art. 382 c.p.c., ultimo comma

    Consente alla Corte di cassazione di cassare la sentenza senza rinvio quando il processo non poteva essere proseguito; in questo caso, l'assenza di una valida notificazione dell'appello ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 477 del 2002

    Ha distinto il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante da quello per il destinatario: per il notificante rileva la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario occorre la consegna del plico.

Massime di principio

  • Quando un atto processuale è notificato tramite servizio postale, la ricevuta di spedizione dimostra soltanto l'invio, non l'effettiva consegna al destinatario. È quindi necessario conservare e produrre l'avviso di ricevimento.
  • Nel processo tributario, se l'appellato è contumace, la parte che ha proposto l'appello deve dimostrare documentalmente la regolare notificazione dell'atto. In mancanza, l'appello può essere dichiarato inammissibile.
  • La mancata produzione dell'avviso di ricevimento può comportare l'inesistenza della notificazione, non una semplice nullità: in tal caso la notificazione non è rinnovabile e il giudizio d'appello non può proseguire.
  • Se l'appello è dichiarato inammissibile per omessa o inesistente notificazione, la sentenza di primo grado diventa definitiva, anche se l'appello era stato spedito entro i termini.
  • Le risultanze informatiche del tracciamento postale o la ricevuta di spedizione, da sole, potrebbero non sostituire l'avviso di ricevimento quando occorre provare in giudizio la consegna, la data e l'identità del ricevente.
  • In situazioni analoghe è opportuno verificare tempestivamente la documentazione della notificazione e sollevare l'eccezione prima che il giudizio prosegua, poiché l'esito dipende dalla corretta instaurazione del contraddittorio.

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