Sentenza n. 248/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2444/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 30.12.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 2462/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 03.07.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio della carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Torre Annunziata, che aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio economico annuale di euro 500 tramite la carta elettronica del docente, per complessivi euro 1.000, oltre accessori. La sentenza era stata notificata al Ministero il 3 luglio 2025 e non risultava impugnata né eseguita. La ricorrente ha dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, il termine per proporre l'ottemperanza era rispettato, era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e non era stata provata l'esecuzione. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito telematico della prova dell'adempimento. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli ulteriori 60 giorni per provvedere in caso di inerzia ministeriale. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari al pagamento, non potendo l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa giustificare l'inottemperanza. È stata accolta anche la domanda di astreinte: la penalità è parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, cessa con l'adempimento spontaneo dell'amministrazione e non può superare il 10% dell'importo dovuto. La liquidazione della penale eventualmente maturata è rimessa al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adeguamento dell'amministrazione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, quale misura compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela.
art. 1 c.p.a.
La penalità di mora è giustificata anche dalla funzione di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; nel caso concreto il termine è decorso senza adempimento.
art. 1, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.
art. 479 c.p.c.
È richiamato quanto alla notificazione del titolo esecutivo, nella formulazione secondo cui le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.
art. 115 c.p.a.
È richiamato in relazione alla notificazione e all'esecuzione del titolo nei confronti dell'amministrazione.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura dirigenziale il cui responsabile è stato nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- L'accertata formazione del giudicato, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'assenza di prova dell'adempimento legittimano il giudice dell'ottemperanza a ordinare all'amministrazione l'esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere anche gli atti contabili necessari all'esecuzione; l'esaurimento delle disponibilità di bilancio o di cassa non costituisce, di per sé, una causa legittima di impedimento all'adempimento del giudicato.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal termine assegnato per l'adempimento e cessazione al momento dell'adempimento spontaneo, anche se nel frattempo si è insediato il commissario ad acta.
- La misura dell'astreinte deve essere non manifestamente iniqua e deve conservare una funzione compulsiva, non potendo trasformarsi in una sproporzionata locupletazione del creditore; è pertanto necessario fissare un tetto massimo, individuato nel caso concreto nel 10% dell'importo dovuto in base al giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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