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Circolare

Circolare numero 50 del 17-3-2005

SOMMARIO: - L’indennità di maternità non è erogabile dopo la cessazione del rapporto di lavoro per i periodi di interdizione (anticipata e/o prorogata) dal lavoro riconosciuti dalla Direzioni provinciali del lavoro ai sensi delle lettere b) e c), comma 2, dell’art. 17 del D.Lgs. 151/2001. - Se l’interdizione anticipata di cui alla lettera a), comma 2, dell’art. 17 del D.Lgs. 151/2001 viene concessa con vari provvedimenti e con soluzione di continuità tra l’uno e l’altro, l’indennità di maternità non è erogabile qualora siano trascorsi più di 60 giorni tra la sospensione o cessazione del rapporto di lavoro e i provvedimenti stessi.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce, alla luce del parere del Consiglio di Stato n. 460/2003, come devono essere applicati i provvedimenti di interdizione anticipata e prorogata dal lavoro in caso di cessazione del rapporto. Viene precisato che l’interdizione anticipata disposta per le ipotesi di cui alle lettere a, b e c dell’art. 17 D.Lgs. 151/2001 va valutata tenendo conto della data di cessazione del contratto, perché dopo la cessazione non sono indennizzabili i periodi di interdizione riconosciuti per le cause che presuppongono la persistenza del rapporto di lavoro. La circolare fornisce inoltre chiarimenti sulla precedente circolare n. 83/1988, spiegando come calcolare il termine di 60 giorni ai fini del diritto all’indennità di maternità quando l’interdizione anticipata sia concessa con più provvedimenti non continui.

Interdizione dal lavoro ex art. 17 D.Lgs. 151/2001 e chiarimenti sull’indennità di maternità

Interdizione dal lavoro ex art. 17 D.Lgs. 151/2001 e chiarimenti sull’indennità di maternità

La circolare interviene per uniformare l’interpretazione dei provvedimenti di interdizione anticipata e prorogata dal lavoro previsti dalla disciplina sulla tutela della maternità, alla luce del parere del Consiglio di Stato n. 460/2003. Il documento affronta anche i riflessi di tali provvedimenti sul diritto alla prestazione economica di maternità e chiarisce l’applicazione della precedente circolare n. 83/1988 nei casi di interdizione disposta in più segmenti temporali.

Parere del Consiglio di Stato e rapporto di lavoro

La circolare richiama anzitutto il parere del Consiglio di Stato n. 460/2003, reso l’11.2.2004, con il quale viene fornita una lettura sistematica dell’art. 17 D.Lgs. 151/2001, in particolare per i casi in cui il contratto di lavoro a tempo determinato scada durante il periodo di interdizione o sia cessato prima della concessione del provvedimento.

Il Consiglio di Stato ribadisce l’impostazione già espressa nel parere n. 2176/86 e distingue tra le diverse ipotesi previste dall’art. 17, comma 2:

  • per la lettera a), la cessazione del rapporto non incide sulla validità del provvedimento di interdizione anticipata;
  • per le lettere b) e c), invece, non è possibile prescindere dall’esistenza di un rapporto di lavoro, perché le cause di estensione del congedo sono legate alla gravosità delle mansioni svolte.

Indicazioni operative per le Direzioni provinciali del lavoro

Sulla base del parere, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la lettera circolare n. 70 del 1.12.2004, trasmessa agli uffici periferici per assicurare un’applicazione uniforme dell’art. 17, comma 2, lettere a, b e c, e dell’art. 24, commi 1 e 2, D.Lgs. 151/2001.

Le Direzioni provinciali del lavoro devono quindi:

  • adeguarsi all’interpretazione del Consiglio di Stato;
  • tenere conto, prima di disporre l’interdizione anticipata o prorogata, dell’eventuale cessazione del rapporto di lavoro della lavoratrice;
  • verificare la situazione contrattuale anche in relazione ai provvedimenti già adottati.

Effetti sui periodi indennizzabili

La circolare precisa che, ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione economica di maternità, non devono essere indennizzati i periodi di interdizione anticipata o prorogata che risultino successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, quando tali periodi siano stati riconosciuti ai sensi delle lettere b) e c) dell’art. 17 senza che l’ufficio fosse a conoscenza della cessazione del contratto.

In tali casi, se necessario, può essere richiesta alle Direzioni provinciali del lavoro la rettifica dei provvedimenti emessi prima della conoscenza della cessazione del rapporto.

Chiarimenti sulla circolare n. 83/1988

La seconda parte della circolare interviene a chiarimento della circolare n. 83 del 26.4.1988, che aveva applicato il parere del Consiglio di Stato n. 2176/86. Viene ribadito che l’interdizione anticipata disposta dagli organi del lavoro, oggi Direzioni provinciali del lavoro, è assimilabile, ai fini dell’indennità di maternità, alla normale astensione obbligatoria prima del parto.

Di conseguenza, il prolungamento del diritto alla prestazione economica previsto per 60 giorni dall’art. 24, comma 2, D.Lgs. 151/2001 opera anche nei casi di interdizione anticipata.

Interdizione frazionata e calcolo del termine di 60 giorni

Il chiarimento riguarda i casi in cui l’interdizione anticipata non sia concessa con un unico provvedimento continuo fino all’inizio del congedo di maternità ordinario, ma con più provvedimenti intervallati anche da un solo giorno di interruzione.

In queste ipotesi, ai fini del diritto all’indennità di maternità, occorre verificare che non siano trascorsi più di 60 giorni dalla sospensione o cessazione del rapporto di lavoro:

  • rispetto al primo provvedimento di interdizione;
  • rispetto ai provvedimenti successivi o alle proroghe;
  • rispetto all’inizio dell’astensione obbligatoria ordinaria.

Se il termine di 60 giorni risulta superato, non rileva che tra un provvedimento e l’altro non siano trascorsi più di 60 giorni. Il controllo va quindi effettuato con riferimento al rapporto tra la cessazione o sospensione del rapporto e ciascun segmento dell’interdizione, non alla sola continuità tra i provvedimenti.

Punti principali

Parere del Consiglio di Stato n. 460/2003 e incidenza della cessazione del rapporto

Il Consiglio di Stato conferma che la cessazione del rapporto di lavoro non incide sulla validità dei provvedimenti di interdizione anticipata disposti ai sensi della lettera a) dell’art. 17, comma 2, D.Lgs. 151/2001. Diversamente, per le ipotesi di cui alle lettere b) e c), la presenza di un rapporto di lavoro è essenziale, perché le cause di estensione del congedo sono collegate alla gravosità delle mansioni svolte.

Indicazioni del Ministero del Lavoro agli uffici periferici

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera circolare n. 70 del 1.12.2004, ha trasmesso il parere ai propri uffici periferici per uniformare l’applicazione dell’art. 17, comma 2, lettere a, b e c, e dell’art. 24, commi 1 e 2, D.Lgs. 151/2001. Le Direzioni provinciali del lavoro devono considerare preventivamente l’eventuale cessazione del rapporto di lavoro della lavoratrice quando dispongono l’interdizione anticipata e/o prorogata.

Effetti sulla prestazione economica di maternità

Ai fini del riconoscimento dell’indennità di maternità, non devono essere indennizzati, dopo la cessazione del rapporto, i periodi di interdizione anticipata o prorogata riconosciuti ai sensi delle lettere b) e c) dell’art. 17 se l’ufficio non era a conoscenza della successiva cessazione del contratto. In tali casi può essere richiesta la rettifica dei provvedimenti già emessi.

Chiarimenti sulla circolare n. 83/1988

La circolare ribadisce che l’interdizione anticipata, ai fini dell’indennità di maternità, è assimilata all’astensione obbligatoria antepartum e beneficia della protezione assicurativa di 60 giorni prevista dall’art. 24, comma 2, D.Lgs. 151/2001. Il chiarimento riguarda i casi in cui l’interdizione anticipata sia concessa con più provvedimenti e con soluzione di continuità, anche minima, tra l’uno e l’altro.

Calcolo del termine di 60 giorni

Quando l’interdizione anticipata non è continua fino all’inizio del congedo di maternità ordinario, occorre verificare che non siano trascorsi più di 60 giorni dalla sospensione o cessazione del rapporto di lavoro non solo rispetto al primo provvedimento, ma anche rispetto ai provvedimenti successivi e alle eventuali proroghe, nonché rispetto all’inizio dell’astensione obbligatoria normale. Se tale limite è superato, è irrilevante che tra un provvedimento e l’altro non siano trascorsi più di 60 giorni.

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