Cassazione Penale, Sentenza n. 03597/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputata ha impugnato in Cassazione la sentenza d'appello per due motivi principali. Primo: la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 (beni destinati a pubblico servizio) pur non essendo stata espressamente contestata nell'imputazione dal pubblico ministero; secondo: la motivazione della sentenza d'appello sarebbe carente e manifestamente illogica perché non ha concesso la sospensione condizionale della pena, sebbene ricorrano le condizioni per il beneficio. Il primo motivo rileva che l'aggravante è di natura valutativa e deve essere chiaramente contestata in fatto affinché l'imputato possa esercitare la difesa e conoscere la procedibilità d'ufficio del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio. Il ragionamento ha ritenuto che l'aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio non fosse stata adeguatamente contestata nel capo di imputazione (il pubblico ministero aveva originariamente contestato altra aggravante, il n. 7 bis) e che soltanto il giudice d'appello l'avesse valutata, con la conseguenza che il reato non era procedibile d'ufficio per mancanza della condizione di procedibilità (querela). Per questi motivi la condanna resa in appello è stata annullata senza rinvio; la censura relativa alla sospensione condizionale è stata assorbita.
Norme richiamate
art. 624, comma 3, cod. pen. (modificato dal d.lgs. n. 150/2022)
Stabilisce che il furto è in linea di principio punibile a querela della persona offesa, ma si procede d'ufficio se ricorre una delle circostanze indicate all'art. 625, tra cui l'essere il bene destinato a pubblico servizio; la procedibilità quindi dipende dall'effettiva contestazione dell'aggravante.
art. 625 cod. pen., n. 7
Aggravante per il furto quando il bene sottratto è destinato a pubblico servizio; la sua sussistenza rende il reato procedibile d'ufficio ma, essendo elemento valutativo in molti casi, richiede che la sua contestazione sia chiara nell'imputazione per rispettare il diritto di difesa.
art. 625 cod. pen., n. 7-bis
Riguarda specifiche ipotesi di manomissione dell'impianto; nel caso concreto il pubblico ministero aveva originariamente contestato quest'altra aggravante, poi esclusa in primo grado.
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU (richiamati nei principi di garanzia dell'imputato)
Principi costituzionali e sovranazionali che impongono la completezza e la chiarezza dell'imputazione, a tutela del diritto di difesa e del giusto processo.
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge penale e motivazione contraddittoria o illogica); sono i rimedi invocati dall'imputata nei due motivi di ricorso.
Sez. U., n. 24906 del 18/04/2019 (Sorge)
Giurisprudenza di legittimità che ha chiarito il principio sulla 'contestazione in fatto' delle circostanze aggravanti: le aggravanti di carattere valutativo non possono essere ritenute legittimamente contestate e poi applicate in sentenza se nel capo d'imputazione non sono esposti in modo chiaro gli elementi dai quali la valutazione emerge; è necessario che la difesa abbia potuto conoscere l'esatta qualificazione del fatto.
Sez. 4, n. 26798 del 11/06/2024
Conferma che, ai fini della contestazione in fatto di una circostanza aggravante non espressamente indicata, va valutato il complesso degli indicatori offerti dall'imputazione e la volontà dell'accusa; se l'imputazione esplicita un'altra aggravante con dettagli, non può ritenersi implicitamente contestata una diversa aggravante essenziale per la procedibilità.
Massime di principio
- Quando l'aggravante che incide sulla procedibilità (es. destinazione del bene a pubblico servizio) è di natura valutativa, il pubblico ministero deve esprimerla chiaramente nel capo di imputazione affinché l'imputato possa esercitare pienamente la difesa.
- Il giudice non può fondare la procedibilità d'ufficio su un'aggravante che non sia stata concretamente e comprensibilmente contestata dall'accusa; altrimenti la sentenza può essere annullata per difetto di querela.
- In presenza di contestazioni inerenti beni come l'energia elettrica, sebbene vi siano precedenti che considerano l'energia destinata a pubblico servizio, resta comunque necessario valutare caso per caso la chiarezza dell'imputazione: l'automatico richiamo alla società fornitrice non sostituisce sempre una specifica esposizione della destinazione a pubblico servizio.
- Gli elementi 'autoevidenti' (es. età della vittima, concorso di più persone) possono essere ritenuti sufficienti a contestare una circostanza senza ulteriori precisazioni; le circostanze valutative (qualità del bene come strumentale a un servizio pubblico) invece richiedono una descrizione più esplicita.
- Per i difensori: sollevare tempestivamente eccezioni di mancata contestazione in fatto quando l'accusa cambia il profilo aggravante è strumento efficace per ottenere l'annullamento della decisione senza rinvio.
- Per la pubblica accusa: se si intende procedere d'ufficio sulla base di un'aggravante che inquadra la procedibilità, è consigliabile indicarla espressamente e descriverne gli elementi fattuali nel capo di imputazione.
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