Cassazione Civile, Ordinanza n. 02671/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La vicenda nasce dall'opposizione proposta contro il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'istanza era stata respinta dalla Commissione competente perché ritenuta priva di una documentazione sostitutiva di certificazione idonea a indicare compiutamente le condizioni reddituali, in particolare il reddito complessivo valutabile e la natura del reddito percepito. La richiedente sosteneva invece che la dichiarazione contenuta nel corpo dell'istanza fosse sufficiente a integrare quanto richiesto dall'art. 79, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 115/2002 e, in via subordinata, che l'ufficio avrebbe dovuto chiederle un'integrazione documentale anziché rigettare la domanda. In cassazione veniva dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 76 e 79, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002, per avere i giudici di merito confermato il rigetto valorizzando la mancata allegazione di una dichiarazione sostitutiva autonoma e ritenendo necessaria l'indicazione della natura del reddito, requisito che la ricorrente assumeva non previsto dalla legge. I controricorrenti, oltre a resistere nel merito, hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, sostenendo che, in materia tributaria, il solo legittimato passivo fosse il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La Corte ha affrontato preliminarmente la questione di giurisdizione, ritenendo che l'impugnazione del provvedimento di rigetto dell'ammissione al patrocinio nel processo tributario dovesse essere proposta con l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 davanti al giudice ordinario, e non con il diverso rimedio previsto per il processo penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al profilo di giurisdizione: ha cassato la decisione impugnata, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e ha disposto la rimessione della controversia al Tribunale di Roma ai sensi della translatio iudicii. Le spese dell'intero grado sono state compensate integralmente, in ragione della sopravvenuta decisione delle Sezioni Unite su una questione dirimente e allora recente. Non è stata dunque esaminata nel merito la censura relativa ai requisiti documentali dell'istanza di patrocinio.
Norme richiamate
art. 76 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come disciplina dei presupposti economici per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte non si pronuncia sul contenuto della censura di merito relativa alla sua violazione, perché definisce la controversia sul piano della giurisdizione.
art. 79, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
Invocato dalla ricorrente per sostenere la sufficienza della dichiarazione resa nel corpo dell'istanza; anche su questo profilo la Corte non entra nel merito, essendo assorbito dalla declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice tributario.
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
È ritenuto il rimedio corretto per impugnare il decreto di rigetto o revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario; l'opposizione va proposta davanti al giudice ordinario.
art. 99 d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude che questo rimedio, strutturato per il processo penale, possa essere esteso al processo tributario, non essendo richiamato dalla disciplina speciale di tale processo.
artt. 74 ss. d.P.R. n. 115/2002
Richiamati dai controricorrenti a sostegno dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, in favore del solo Ministero dell'Economia e delle Finanze.
art. 185 d.P.R. n. 115/2002
Invocato dai controricorrenti per individuare il soggetto passivamente legittimato nei giudizi relativi al patrocinio a spese dello Stato in materia tributaria.
art. 374, comma 1, c.p.c.
La Sezione semplice afferma di poter dichiarare il difetto di giurisdizione perché la questione è identica a quella già decisa dalle Sezioni Unite in un precedente recentissimo.
art. 59 l. n. 69/2009
Richiamato per la disciplina della translatio iudicii, in funzione di conservazione degli effetti processuali e di effettività della tutela giurisdizionale.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Usato per giustificare la compensazione integrale delle spese, in ragione della assoluta novità della questione rispetto a un punto decisivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'impugnazione del decreto che rigetta o revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si propone con l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 davanti al giudice ordinario; non è estensibile il diverso rimedio previsto per il processo penale.
- Quando una questione di giurisdizione è stata già risolta da una recente pronuncia delle Sezioni Unite in termini identici, la Sezione semplice può farne applicazione diretta e dichiarare il difetto di giurisdizione.
- La proposizione del rimedio davanti al giudice privo di giurisdizione comporta la cassazione della decisione e la rimessione della causa al giudice munito di giurisdizione secondo la translatio iudicii, a tutela dell'effettività della tutela giurisdizionale.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla sopravvenuta definizione, in corso di causa, di una questione dirimente e di assoluta novità per le parti e per il giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02582/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_civile · 6 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02583/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_civile · 6 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02588/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_civile · 6 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02590/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_civile · 6 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02591/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_civile · 6 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02592/2026 del 06/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →