Cassazione Penale, Sentenza n. 21280/2026 del 10/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente, imputato per detenzione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990) e per detenzione di arma e munizioni, ha dedotto violazioni costituzionali e processuali (artt. 24, 111, 117 Cost.; artt. 5 CEDU; artt. 125, 192, 274, 275 cod. proc. pen.; art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e)) e vizio di motivazione. In particolare ha censurato: presunte argomentazioni contraddittorie del Tribunale; mancata considerazione della sua giovane età e della qualità di incensurato; dichiarazioni di responsabilità e scelta del rito alternativo (patteggiamento/rito ex art. 444 c.p.p.); presunta inesistenza di matricola abrasa sull'arma; e la valutazione secondo cui il trasferimento nel comune di Riesi non assicurerebbe l'«eradicazione» dal contesto criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Il giudice di legittimità ha ricordato i limiti del proprio sindacato (non può rivedere gli elementi di fatto né ricalificare apprezzamenti di merito sugli indizi e sulle condizioni soggettive) e ha verificato l'assenza di illogicità manifesta nella motivazione del Tribunale. È stato ritenuto congruo il convincimento secondo cui il mero decorso del tempo, le ammissioni di colpevolezza, la scelta del rito alternativo o la riqualificazione parziale del reato non costituiscono di per sé elementi nuovi idonei ad attenuare le esigenze cautelari. Parimenti idonea è stata ritenuta la valutazione che gli arresti domiciliari sarebbero inadeguati per la vicinanza del luogo indicato rispetto a quello in cui si consumarono i fatti e per il contesto domestico in cui avvenne la detenzione. La presunta inesattezza relativa alla matricola dell'arma è stata considerata non decisiva. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti relativi allo stato di detenzione ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale sui reati di cui era imputato il ricorrente; la Corte osserva che la semplice riqualificazione o patteggiamento non costituisce automaticamente elemento novativo idoneo ad alleggerire le esigenze cautelari
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente; la Corte ha verificato la fondatezza delle doglianze nei limiti del sindacato di legittimità
art. 5 CEDU (paragrafi 4, 6 e 13 richiamati nel ricorso)
Tutela della libertà personale; la Corte richiama il principio che le misure restrittive devono essere giustificate, ma sottolinea che, nel caso concreto, non sono emersi elementi nuovi che rendano illegittima la misura cautelare
art. 697 cod. pen.
Riferimento al reato contestato relativo alla detenzione di munizioni; presente nella contestazione penale ma non decisivo ai fini della valutazione cautelare in sede di legittimità
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della Cancelleria relativi allo stato di detenzione cautelare del ricorrente
artt. 24, 111 e 117 Cost.; artt. 125, 192, 274, 275 cod. proc. pen. (richiamati dal ricorrente)
Norme invocate a sostegno di censure costituzionali e procedurali; la Corte ha ritenuto che non siano state dimostrate violazioni tali da incidere sulla legittimità del provvedimento impugnato
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari, non effettua una revisione di merito degli elementi fattuali o degli indizi: il controllo è limitato a verificare la legittimità e la logicità della motivazione del giudice di merito
- Il mero decorso del tempo trascorso in custodia cautelare non è di per sé elemento sufficiente per ottenere l'attenuazione della misura; occorrono elementi nuovi e concreti che attestino una diminuzione delle esigenze cautelari
- Ammissioni di responsabilità, rispetto delle prescrizioni, scelta di riti alternativi (patteggiamento o rito ex art. 444 c.p.p.) o la riqualificazione del reato non costituiscono automaticamente novità tali da imporre la sostituzione della custodia in carcere con misure meno afflittive; devono essere valutate nel contesto complessivo e supportate da elementi oggettivi
- La collocazione domiciliare richiesta per gli arresti domiciliari può essere negata se non garantisce l'«eradicazione» dal contesto criminoso: la vicinanza del luogo di detenzione al luogo in cui si sono consumati i fatti e il fatto che la detenzione sia avvenuta in ambito domestico sono elementi rilevanti per mantenere la misura più afflittiva
- Errori o inesattezze relativamente a elementi non decisivi (es. caratteristiche tecniche di un'arma) non compromettono la tenuta del provvedimento cautelare se la motivazione si fonda su altri elementi decisivi e coerenti
- Chi propone ricorso per cassazione deve considerare il rischio di essere condannato alle spese processuali in caso di rigetto
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