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Ordinanza

Ordinanza n. 8615/2026 - Roma, Sezione 4T

per la sostituzione del commissario ad acta nominato con sentenza n. 15496/24 emessa da questa Sezione in data 31 luglio 2024.

Giustizia amministrativa202314827

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza per provvedere sull'istanza di riconoscimento del titolo estero di specializzazione per l'insegnamento sul sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente con titolo estero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto la sostituzione del commissario ad acta nominato con una precedente sentenza, deducendo la perdurante inerzia sia dell'amministrazione sia del commissario. La sentenza aveva previsto che il commissario provvedesse entro il mese di giugno 2025, ma, alla data dell'istanza del 27 marzo 2026 e della decisione, non risultava adottato alcun provvedimento espresso. Né il Ministero resistente né il commissario hanno fornito giustificazioni dell'ulteriore e significativo ritardo.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza di sostituzione del commissario ad acta, ritenendo sussistenti i presupposti in ragione dell'inerzia protratta oltre il termine fissato dalla precedente sentenza. Al commissario originario subentra, con facoltà di delega, il Dirigente dell'Ufficio III – Accesso programmato della Direzione generale del Diritto allo studio del Ministero dell'Università e della Ricerca, che dovrà acquisire gli atti del fascicolo e provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della Segreteria. Le spese della fase sono poste a carico dell'amministrazione resistente, liquidate in 500 euro per compensi, oltre accessori di legge.

Massime di principio

  • La protratta inerzia del commissario ad acta, non giustificata e successiva alla scadenza del termine assegnato dal giudice per l'esecuzione del giudicato, costituisce presupposto sufficiente per la sua sostituzione nella fase di ottemperanza.
  • La sostituzione del commissario ad acta può essere disposta con attribuzione al nuovo commissario di un termine giudiziale per provvedere e con facoltà di delega, previa acquisizione degli atti necessari dal fascicolo processuale.
  • Nella fase di ottemperanza, la soccombenza dell'amministrazione resistente per la mancata esecuzione tempestiva dell'obbligo conformativo comporta la condanna alle spese della relativa fase.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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