Sentenza del 15/02/2018 n. 502 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Dichiarazione di non debenza della pretesa - Mancanza di sgravio - Spese di giudizio - Condanna - Legittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la pretesa tributaria risultante dalla cartella di pagamento e chiedeva che fosse dichiarata la non debenza delle somme. Nel corso del giudizio l'Amministrazione finanziaria aveva dichiarato che non sarebbe stato richiesto alcun maggiore importo; tuttavia, non risultava effettuato lo sgravio formale della cartella.
La decisione
La condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio è stata ritenuta legittima. La dichiarazione resa in udienza circa la non debenza di ulteriori somme non è sufficiente, da sola, a eliminare gli effetti della cartella né a far venir meno la soccombenza, quando non sia seguito lo sgravio formale dell'atto. Il giudizio si è quindi concluso con il riconoscimento della fondatezza della posizione processuale del contribuente e con la condanna dell'Amministrazione alle spese.
Massime di principio
- La mera dichiarazione dell'Amministrazione di non voler più pretendere somme non sostituisce necessariamente lo sgravio formale della cartella di pagamento.
- Finché l'atto impositivo o di riscossione non viene formalmente annullato o sgravato, il contribuente può conservare un interesse concreto alla prosecuzione del giudizio.
- L'Amministrazione può essere condannata alle spese anche se, durante il processo, dichiara che nulla è più dovuto, soprattutto quando tale dichiarazione non elimina formalmente l'atto contestato.
- Per evitare la soccombenza sulle spese, l'Amministrazione dovrebbe procedere tempestivamente allo sgravio o all'annullamento formale della cartella e documentarlo nel processo.
- In situazioni analoghe, occorre distinguere tra l'assenza sostanziale della pretesa e la permanenza formale dell'atto: entrambe devono essere rimosse per rendere effettiva la cessazione della materia del contendere.
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