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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20380/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso la convalida del fermo del 3.8.2025 disposto dal GIP del Tribunale di Nola per il reato di tentato omicidio della moglie. La difesa ha articolato un unico motivo ai sensi dell'art. 606 c.p.p. contestando: 1) la nullità dell'interrogatorio perché l'indagato sarebbe stato di fatto privato della libertà personale durante la notte precedente l'interrogatorio senza ricevere gli avvisi di cui all'art. 386 c.p.p.; 2) la illegittima nomina del difensore d'ufficio in violazione dell'art. 97, comma 2, c.p.p., per mancanza di prove concrete delle ricerche effettuate per reperire i difensori di turno; 3) l'inutilizzabilità dell'interrogatorio per non essere stato videoregistrato, in violazione dell'art. 141-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non provata la limitazione della libertà personale al momento dell'accompagnamento in caserma, che era funzionale all'esecuzione e alla notifica di atti (verbali di sequestro). Ha precisato che l'omissione della comunicazione degli avvisi di cui all'art. 386 c.p.p. riguarda solo l'arresto in flagranza e non determina la nullità né l'inutilizzabilità degli atti consequenziali, incluso l'interrogatorio. Ha ritenuto legittima la nomina del difensore d'ufficio in presenza di irreperibilità degli avvocati di turno e di necessità d'urgenza, e ha escluso sanzioni processuali automatiche per la violazione dell'art. 97 c.p.p. Infine ha stabilito che l'art. 141-bis c.p.p. (a pena di inutilizzabilità) si applica solo all'interrogatorio di persona in stato di detenzione, circostanza non sussistente all'inizio dell'interrogatorio; pertanto l'assenza di videoregistrazione non rende inutilizzabile l'atto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 386 cod. proc. pen.

    La mancata comunicazione degli avvisi di cui all'art. 386 è condizione di validità solo dell'arresto in flagranza; la sua omissione non determina la nullità degli atti successivi né l'inutilizzabilità dell'interrogatorio, salvo effetti specifici previsti dal comma 7 in relazione ai termini e alla trasmissione degli atti.

  • art. 97, comma 2, cod. proc. pen.

    La nomina del difensore d'ufficio in deroga può essere giustificata dall'irreperibilità dei difensori di turno e dall'urgenza; la violazione formale non produce automaticamente sanzioni processuali se sussistono i presupposti di necessità.

  • art. 141-bis cod. proc. pen.

    La disposizione che impone la videoregistrazione a pena di inutilizzabilità si applica solo all'interrogatorio della persona in stato di detenzione; non si applica dunque agli interrogatori iniziati senza che sussista lo stato di detenzione.

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Il Tribunale aveva ritenuto sussistere le esigenze cautelari, tra cui il pericolo di reiterazione del reato e la gravità delle modalità del fatto, come presupposti per la custodia cautelare in carcere ai sensi di questa fattispecie.

  • art. 64 cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare la fattispecie dell'interrogatorio svolto in presenza del pubblico ministero e del difensore e per distinguere l'inizio dell'interrogatorio da uno stato di detenzione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione: sono state richiamate dalla difesa per inquadrare i vizi di diritto e di motivazione dedotti in ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Dispositivo richiamato dalla sentenza per gli adempimenti della cancelleria conseguenti alla condanna alle spese e ad altri obblighi formali.

Massime di principio

  • L'accompagnamento in caserma per l'esecuzione di atti (es. notifica di sequestri) non equivale automaticamente a privazione della libertà personale: va valutato caso per caso con elementi probatori concreti.
  • L'omissione della comunicazione prevista dall'art. 386 c.p.p. incide specificamente sull'arresto in flagranza e non determina, di per sé, la nullità o l'inutilizzabilità degli atti successivi come l'interrogatorio, salvo diversi effetti espressamente previsti dalla norma.
  • La nomina di un difensore d'ufficio in circostanze di urgenza è lecita se è documentabile l'irreperibilità dei difensori di turno e la necessità di garantire l'assistenza; la violazione formale dell'art. 97 non comporta automaticamente nullità degli atti quando sussistono esigenze urgenti.
  • L'obbligo di videoregistrazione previsto dall'art. 141-bis c.p.p. opera, a pena di inutilizzabilità, per gli interrogatori di persone in stato di detenzione: in assenza di tale stato, la mancata registrazione non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dell'atto.
  • In procedimenti cautelari, le esigenze di idoneità della misura (pericolo di reiterazione, gravità del fatto, condotte successive dell'indagato, precedenti penali e testimonianze sul carattere) possono giustificare la custodia cautelare in carcere anche se sono dedotti vizi procedurali non determinanti.
  • Per minimizzare rischi di impugnazione, le forze di polizia devono documentare chiaramente le ragioni dell'accompagnamento, le ricerche per reperire difensori di turno e ogni problema tecnico rispetto alla videoregistrazione.

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