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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09607/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Una persona fisica ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. davanti al Tribunale di Roma contro una cartella di pagamento di euro 4.060,88, emessa per il recupero di sanzioni processuali destinate alla cassa delle ammende e di spese fisse del processo penale. L'opponente ha dedotto la violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 per difetto di motivazione e mancata allegazione dell'atto presupposto, nonché la violazione dell'art. 97 c.p.c. Il Tribunale, qualificata l'opposizione solo come ex art. 615 c.p.c., ha dichiarato la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di pace. La ricorrente ha quindi proposto regolamento di competenza sostenendo che la causa, per la natura del credito sottostante, rientrasse nella competenza del Tribunale per materia e non del Giudice di pace; le controparti sono rimaste intimate nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività del rilievo officioso dell'incompetenza perché la questione era stata sollevata con il decreto ex art. 171-bis c.p.c. Nel merito, ha cassato la decisione del Tribunale che aveva affermato l'incompetenza per valore, chiarendo che la pretesa azionata riguardava spese di giustizia e non una comune pretesa di valore: la cognizione della pretesa creditoria sottostante al titolo esecutivo spetta ratione materiae al Tribunale, sicché l'opposizione ex art. 615 c.p.c. non poteva essere radicata dinanzi al Giudice di pace. La Corte ha inoltre escluso che venisse in rilievo la competenza residuale del Tribunale in materia di imposte e tasse, trattandosi di crediti pubblicistici non tributari. Ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Roma e rimesso le parti dinanzi a quel giudice per la riassunzione; spese al merito.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione all'esecuzione che contesti l'an della pretesa sottesa al titolo esecutivo segue la competenza del giudice individuato in base alla materia della pretesa stessa.

  • art. 7 della L. n. 212/2000

    Era invocato dall'opponente per difetto di motivazione e mancata allegazione dell'atto presupposto della cartella.

  • art. 97 c.p.c.

    Era invocato dall'opponente come ulteriore profilo di illegittimità.

  • art. 171-bis c.p.c.

    Il decreto emesso ai sensi di questa norma ha consentito al giudice di rilevare d'ufficio la questione di competenza.

  • art. 38 c.p.c.

    come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 164/2024

    La Corte ha ritenuto tempestivo il rilievo officioso dell'incompetenza perché effettuato nel decreto ex art. 171-bis c.p.c.

  • d.p.r. n. 115 del 2002

    Il recupero coattivo delle spese di giustizia è disciplinato da queste disposizioni.

  • art. 9, comma 2, c.p.c.

    La competenza residuale del Tribunale in materia di imposte e tasse è stata esclusa perché le spese di giustizia non hanno natura tributaria.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. n. 150/2011

    Richiamato solo per analogia rispetto a un precedente della Corte sul patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni all'esecuzione che investono il titolo esecutivo relativo al recupero di spese di giustizia, la competenza va individuata in base alla materia della pretesa sostanziale e non al solo valore nominale della cartella.
  • Se la pretesa creditoria sottostante al titolo esecutivo appartiene alla materia delle spese di giustizia, la cognizione spetta al Tribunale ratione materiae e non può essere attratta nella competenza del Giudice di pace per il solo importo richiesto.
  • Il rilievo officioso dell'incompetenza può essere tempestivamente formulato nel decreto reso ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c., anche alla luce del nuovo testo dell'art. 38 c.p.c.
  • Le spese di giustizia hanno natura di crediti pubblicistici non tributari; pertanto non opera la competenza residuale del Tribunale prevista per imposte e tasse.
  • Quando il giudice di merito omette di considerare la natura sostanziale del credito azionato e decide sulla competenza solo in base al valore della cartella, la decisione è erronea se la materia impone un diverso criterio di attribuzione.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaOpposizioni esecutive
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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