Cassazione Penale, Sentenza n. 02183/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena a causa dell'inadempimento dell'obbligo risarcitorio disposto nella sentenza definitiva (pagamento di Euro 10.000). Il ricorrente, tramite difensore, aveva documentato una situazione di grave difficoltà economica (certificazione unica 2024 con reddito di Euro 4.900, ISEE 2024 e 2025 pari rispettivamente a Euro 7.784,40 e Euro 6.054,50, certificato di esenzione E02; dichiarazioni su sussidi INPS di circa Euro 400/500 mensili) e contestato la brevità del termine e la valutazione del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto l'obbligo "modesto" e non rilevante lo stato di indigenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al medesimo giudice dell'esecuzione. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non abbia compiuto gli accertamenti richiesti dalle allegazioni difensive e si sia limitato a affermazioni apodittiche (ad es. definire l'obbligo "modesto"). Ha affermato che, quando il condannato allega l'impossibilità ad adempiere, il giudice dell'esecuzione deve confrontarsi con tali allegazioni ed eventualmente svolgere gli accertamenti necessari per verificare l'attualità dell'impedimento e se tale impedimento sia incolpevole; solo in mancanza di impedimento incolpevole è legittima la revoca del beneficio.
Norme richiamate
art. 165 cod. pen.
Disciplina dell'obbligo risarcitorio come condizione per la sospensione condizionale della pena: l'inadempimento puo' comportare la revoca del beneficio, salvo che sia accertata un'impossibilita' di adempiere non dipendente da responsabilita' del condannato.
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza a valutare le allegazioni del condannato circa la modifica peggiorativa della situazione economica e ad eseguire gli opportuni accertamenti.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principali riferimenti citati nella sentenza)
Sez. 5, n. 15800 del 17/11/2015 (Foddi); Sez. 1, n. 47403 del 07/12/2021 (Oldani); Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013 (Bullo); Sez. 1, n. 9223 del 05/02/2025; Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016
Costante orientamento secondo cui il giudice della cognizione non e' tenuto ad accertare le condizioni economiche quando concede la sospensione condizionale; la verifica dell'impossibilita' e' compito del giudice dell'esecuzione; l'impossibilita' incolpevole impedisce la revoca, mentre l'inadempimento volontario puo' giustificare la revoca del beneficio.
Massime di principio
- Se la sospensione condizionale della pena e' subordinata al pagamento di una somma, il giudice dell'esecuzione deve valutare le allegazioni del condannato circa l'impossibilita' di adempiere e, se necessario, svolgere accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali.
- Il giudice che ha pronunciato la condanna non e' obbligato a valutare le condizioni economiche dell'imputato al momento della concessione del beneficio; tale verifica spetta al giudice dell'esecuzione.
- L'impossibilita' ad adempiere impedisce la revoca della sospensione condizionale solo se e' incolpevole (non derivante da condotte volontarie che abbiano posto il condannato nella situazione di impossibilita').
- La qualita' dell'obbligo come "modesto" va valutata in relazione alle effettive risorse e capacita' di pagamento del condannato; non e' ammissibile rigettare le prove di indigenca con affermazioni generiche o apodittiche.
- Il condannato deve produrre documentazione a sostegno della sua situazione economica; una volta allegata, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di confrontarsi con tali elementi e motivare adeguatamente l'eventuale ritenuta non credibilita' o insufficienza probatoria.
- In caso di dubbio o di accertamenti insufficienti, la Corte di cassazione puo' annullare l'ordinanza e rinviare per un nuovo esame, lasciando al giudice dell'esecuzione la libera valutazione di merito purché adeguatamente motivata.
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