Circolare n. 3 del 23/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeCircolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate che illustra l'applicazione dell'Imposta sui Servizi Digitali (ISD) alla luce del Provvedimento del Direttore del 15 gennaio 2021. Definisce soggetti e servizi tassabili, soglie dimensionali, criteri di territorialità (geolocalizzazione del dispositivo), modalità di calcolo della base imponibile (aliquota 3%), esclusioni, adempimenti identificativi, obblighi contabili, dichiarazione, versamento e rimborso, nonché il rapporto con le Convenzioni internazionali e la deducibilità fiscale.
Imposta sui servizi digitali – articolo 1, commi da 35 a 50 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (modificata dall'art.1, c.678, legge 27 dicembre 2019, n.160)
Punti principali
Premessa
La circolare chiarisce l'applicazione della ISD in attuazione del Provvedimento del 15/01/2021, tenendo conto dei contributi della consultazione pubblica; organizza la trattazione per aree tematiche (ambito soggettivo/oggettivo, territorialità, base imponibile, adempimenti, contabilità, rimborsi, trattati).
Ambito soggettivo e soglie
Soggetti passivi: esercenti attività d'impresa residenti e non residenti. Occorre il superamento congiunto nell'anno solare precedente di: 1) ricavi consolidati ovunque >= 750.000.000 euro; 2) ricavi da servizi digitali realizzati in Italia >= 5.500.000 euro (criterio di cassa, ricavi 'percepiti').
Nozione di gruppo e verifica annuale
Per le soglie si considera il perimetro di consolidamento (IFRS o sistemi equivalenti); si escludono le entità consolidate con il metodo del patrimonio netto; la verifica delle soglie è riferita all'anno solare precedente e mantiene effetti anche in caso di variazioni di gruppo nell'anno successivo.
Ambito oggettivo – servizi tassabili
Sono imponibili i ricavi derivanti da: a) veicolazione su interfaccia digitale di pubblicità mirata; b) messa a disposizione di interfacce multilaterali (reti sociali o intermediazione tra utenti); c) trasmissione a titolo oneroso di dati raccolti da utenti e generati dall'uso di un'interfaccia.
Esclusioni (negative list)
Sono esclusi, tra gli altri: fornitura diretta di beni e servizi (anche nell'ambito di intermediazione), contenuti digitali erogati come principale/scopo esclusivo, servizi di comunicazione e pagamento se principale, servizi finanziari regolamentati e relativi dati, mercati energetici; sono inoltre previste regole su beni/servizi accessori.
Criteri di territorialità (localizzazione dell'utente)
La territorialità si valuta in base alla localizzazione del dispositivo dell'utente: principalmente IP address ma anche GPS, WiFi, dati di rete mobile, informazioni contrattuali e altri metodi induttivi; occorre conservare documentazione e motivazioni dei criteri adottati.
Base imponibile e calcolo
Aliquota del 3% sui ricavi imponibili. Si applicano meccanismi di proporzione per attribuire la quota di ricavi connessa all'Italia (esempi: rapporto messaggi pubblicitari visualizzati, rapporto operazioni concluse tramite marketplace, rapporto utenti i cui dati sono stati venduti). Esclusi i ricavi infragruppo (art.2359 c.c.).
Obblighi strumentali e designazione
Obbligo di identificazione per i soggetti passivi (codice fiscale/partita IVA o rappresentante fiscale per Paesi non collaborativi). Possibilità di designare una società del gruppo (società designata) per adempiere dichiarazione, versamento e richieste di rimborso; responsabilità solidale in specifici casi.
Dichiarazione, versamento e contabilità
Dichiarazione annuale modello ISD (termine aggiornato: invio entro 30 giugno; versamento entro 16 maggio dell'anno successivo); tenuta di un prospetto analitico mensile e di una nota esplicativa su supporto informatico firmato digitalmente; prime applicazioni agevolate e disposizione sulle rettifiche e conservazione dei documenti.
Rimborsi, rapporti internazionali e deducibilità
Rimborso dell'eccedenza tramite istanza (termini decadenziali 2 anni). L'ISD è un'imposta indiretta non rientra nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni; non dà diritto a credito d'imposta convenzionale; è comunque deducibile ai fini IRES/IRAP secondo le ordinarie regole di deducibilità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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