Ordinanza n. 5456/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del Provvedimento Interdittivo Antimafia prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Napoli; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- di -OMISSIS-, il 29 aprile 2026: - per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Napoli sull’istanza di aggiornamento dell’informativa antimafia ex art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, presentata in data -OMISSIS-, e per la conseguente declaratoria dell’obbligo di provvedere, nonché per l’adozione di idonee misure cautelari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha deciso nel merito né il ricorso introduttivo né i motivi aggiunti. Rilevata la connessione sostanziale tra le questioni, ha differito la trattazione dei motivi aggiunti all’udienza pubblica già fissata per il 7 ottobre 2026, così da consentire uno scrutinio unitario della vicenda. Ha precisato che, ai sensi dell’art. 87, comma 4, c.p.a., la trattazione in pubblica udienza non determina nullità della decisione. Spese compensate.
Atto impugnato: Informativa antimafia interdittiva della Prefettura di Napoli; con motivi aggiunti, silenzio sull’istanza di aggiornamento dell’informativa antimafia
Esito
La controversia
Con il ricorso introduttivo l’impresa ha chiesto l’annullamento dell’informativa antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Napoli e degli atti presupposti, connessi o consequenziali. Con motivi aggiunti del 29 aprile 2026 ha chiesto di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura sull’istanza di aggiornamento dell’informativa, presentata ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011, di dichiarare l’obbligo di provvedere e di adottare misure cautelari. Ha sostenuto che ricorso principale e impugnazione del silenzio presentano una connessione soggettiva e oggettiva inscindibile, poiché l’istanza di aggiornamento costituisce l’evoluzione del rapporto amministrativo originato dall’interdittiva.
Norme richiamate
art. 87, comma 4, c.p.a.
Visto il disposto dell’art. 87, comma 4, c.p.a., ai sensi del quale “[L]a trattazione in pubblica udienza non costituisce motivo di nullità della decisione”;
La trattazione in pubblica udienza non costituisce motivo di nullità della decisione.
art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- di -OMISSIS-, il 29 aprile 2026: - per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Napoli sull’istanza di aggiornamento dell’informativa antimafia ex art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, presentata in data -OMISSIS-, e per la conseguente declaratoria dell’obbligo di provvedere, nonché per l’adozione di idonee misure cautelari.
La disposizione è indicata quale fondamento dell’istanza di aggiornamento dell’informativa antimafia; l’ordinanza non ne interpreta ulteriormente i presupposti o gli effetti.
Massime di principio
- Quando il ricorso contro un’interdittiva antimafia e i motivi aggiunti contro il silenzio sull’istanza di aggiornamento risultano sostanzialmente connessi e attengono alla medesima vicenda amministrativa, il giudice può differire la trattazione dei motivi aggiunti all’udienza pubblica già fissata per consentire uno scrutinio unitario.
- La trattazione della causa in pubblica udienza non costituisce, di per sé, motivo di nullità della decisione.
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