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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25457/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudizio di legittimità riguarda la conferma, da parte della Corte di appello di Milano, della condanna di un imputato per il reato di frode informatica in continuazione. I fatti, ricostruiti nei gradi di merito, concernono la ricezione su una carta Postepay e su un conto corrente intestati all'imputato, da poco aperto, di ingenti somme di denaro sottratte a due vittime mediante condotte fraudolente; subito dopo l'accredito, le somme venivano in parte immediatamente prelevate in contanti. Il ricorso per cassazione proponeva tre censure: 1) vizi di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avesse desunto la colpevolezza solo dalla titolarità del conto e della carta, senza considerare elementi contrari (distanza della residenza, non riconducibilità degli IP, assenza di rapporti con le vittime); 2) violazione dell'art. 640-ter c.p., perché la condotta sarebbe consistita nella mera ricezione del profitto e non in una condotta tipica di frode informatica; 3) vizi sulla dosimetria della pena e sul diniego delle attenuanti generiche, deducendo violazione degli artt. 62-bis, 81 e 133 c.p. e manifesta illogicità della motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse coerente e non illogica, poiché la titolarità del conto e della carta, l'apertura del conto poco prima dei fatti, l'accredito di somme molto consistenti provenienti dalle truffe e il loro immediato prelievo costituivano un quadro indiziario significativo. Ha inoltre affermato che, in base a una massima di अनुभवienza richiamata in materia di truffa, chi riceve il profitto illecito è normalmente il medesimo soggetto che ha posto in essere o ha concorso nella condotta decettiva, e che grava sull'imputato destinatario del provento l'onere di allegare elementi fattuali concreti idonei a collocarlo fuori dalla catena causale tipica, senza inversione dell'onere della prova. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché non teneva conto delle modalità concorsuali della realizzazione delle truffe e del contributo causale dato dall'imputato, consistito quantomeno nell'aver messo a disposizione i propri conti e strumenti di pagamento. Il terzo motivo è stato ritenuto aspecifico, poiché non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale sul diniego delle attenuanti generiche e si limitava a enunciare principi astratti senza indicare elementi concreti. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato con riferimento alla continuazione contestata e al trattamento sanzionatorio.

  • art. 640-ter c.p.

    Norma incriminatrice invocata dal ricorrente; la Corte ne conferma l'applicazione al fatto ricostruito dai giudici di merito, valorizzando il contributo concorsuale nella ricezione e gestione del profitto illecito.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato per censurare la valutazione giudiziale sulla dosimetria della pena; la Corte considera la doglianza generica e non specifica.

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    Indica la trattazione scritta del ricorso in cassazione.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiamato quale parametro di specificità dell'atto di ricorso, la cui violazione comporta inammissibilità delle censure generiche.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso.

  • art. 640-ter cod. pen.

    È la fattispecie contestata e oggetto della doglianza difensiva; la Corte la considera integrata nel quadro concorsuale ricostruito.

Massime di principio

  • In materia di truffa o frodi con successivo accredito del profitto su conti intestati all'imputato, la titolarità del conto e la disponibilità immediata delle somme, specie se il conto è stato aperto poco prima dei fatti e il denaro viene subito movimentato, possono costituire un significativo indice di partecipazione al reato o di concorso, se non sono forniti elementi concreti e oggettivi di segno contrario.
  • La ricezione del profitto illecito non è, di per sé, un fatto neutro: quando il vantaggio patrimoniale rappresenta lo sbocco fisiologico dell'operazione fraudolenta, il giudice può desumere la partecipazione dell'intestatario del conto alla catena causale tipica, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova.
  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi a richiedere una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito; è necessario confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata e indicare vizi logici o giuridici effettivi.
  • La censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche deve essere sorretta da elementi concreti e specifici, non da affermazioni astratte o dalla mera reiterazione di principi di diritto, altrimenti il motivo è inammissibile per aspecificità.
  • Il contributo del concorrente nel reato può esplicarsi in forme diverse anche non esecutive, purché sia causalmente efficiente rispetto alla realizzazione del fatto e sia consapevole e volontario.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa online
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

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