Cassazione Penale, Sentenza n. 24948/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Luperto è stato condannato per avere violato in due occasioni (20 e 25 maggio 2020) il foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Lecce il 26/09/2019, che vietava il suo ritorno nel Comune di Lecce per tre anni. Il difensore ha impugnato la sentenza per: 1) illegittimità del foglio di via per eccesso di potere (il provvedimento avrebbe fatto riferimento a numerosi precedenti mentre il casellario giudiziale riportava un'unica condanna e altre assoluzioni); 2) mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 l.n.241/1990, con motivazione insufficiente sull'urgenza; 3) omissione di applicazione della causa di non punibilità ex art.131-bis c.p. per la modesta pericolosità della condotta; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art.62-bis c.p., in presenza di elementi positivi (es. ricerca di lavoro, presunta assenza di precedenti significativi).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato (inammissibile dove esorbitante) e ha confermato la decisione della Corte d'appello di Lecce. Sul merito ha ritenuto che: il sindacato del giudice penale sul foglio di via del Questore è limitato alla verifica di legittimità e della sufficiente motivazione; il Questore può fondare il giudizio di pericolosità anche su elementi non ancora definitivi (denunce, segnalazioni, annotazioni di servizio) purché obiettivamente valutati; la motivazione sull'urgenza per non dare avviso ex art.7 l.241/1990 è adeguata alla luce delle condotte segnalate e dell'annotazione di servizio del 26/09/2019; l'art.131-bis non è applicabile perché manca il requisito dell'abitualità richiesto dalla giurisprudenza (occorrono più illeciti oltre a quello processato); il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo in assenza di concreti elementi positivi e alla luce della complessiva valutazione negativa della personalità e della condotta dell'imputato.
Norme richiamate
art. 76 d.lgs. n. 159/2011
Disciplina il foglio di via obbligatorio e i presupposti per la valutazione della pericolosità: il Questore può motivare il provvedimento anche richiamando elementi non definitivi purché obiettivamente valutati; il giudice penale esercita sindacato di legittimità sulla motivazione, non sindacato di merito sulla pericolosità.
art. 7 l. n. 241/1990
Prevede la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo; l'omissione può essere giustificata per condizioni di necessità e urgenza se la motivazione dell'atto amminstrativo mostra il concreto fondamento di tale urgenza.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è preclusa se sussiste l'abitualità di condotte illecite: secondo la giurisprudenza, sono necessari più illeciti (almeno due oltre quello in esame) perché l'eccezione sia applicabile.
art. 62-bis cod. pen.
Le circostanze attenuanti generiche richiedono concreti elementi positivi a favore dell'imputato; la sola incensuratezza non basta dopo la riforma normativa, e il giudice è legittimato a negarle se emergono elementi negativi della personalità.
principi giurisprudenziali citati
La giurisprudenza di legittimità stabilisce i limiti del sindacato del giudice penale sugli atti del Questore (verifica di legittimità e motivazione), la possibilità di utilizzare fatti non ancora definitivi purché obiettivamente accertati e i criteri per valutare l'abitualità e le attenuanti generiche.
Massime di principio
- Il giudice penale non può sostituirsi al Questore nella valutazione del grado di pericolosità: può verificare solo la conformità formale e la motivazione dell'atto amministrativo, non rivalutarne il merito.
- Un provvedimento del Questore (foglio di via) può fondarsi anche su elementi non definitivi (denunce, segnalazioni, annotazioni di servizio) se tali elementi sono obiettivamente indicati e valutati nell'atto; errori nella qualificazione giuridica degli elementi non annullano automaticamente il provvedimento se la sostanza supporta la prescrizione.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art.7 l.241/1990 può essere giustificata dalla sussistenza di condizioni di necessità e urgenza, ma la motivazione che giustifica tale urgente adozione deve risultare dal provvedimento o dagli atti.
- L'applicazione dell'art.131-bis (tenuità del fatto) è limitata quando ricorre un comportamento abituale: la giurisprudenza richiede la presenza di più illeciti oltre a quello oggetto di giudizio per ammettere la causa di non punibilità.
- Le circostanze attenuanti generiche ex art.62-bis richiedono elementi positivi concreti a favore dell'imputato; la mera assenza di precedenti non è sufficiente dopo la riforma normativa.
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