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Ordinanza

Ordinanza n. 2355/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA -Del provvedimento comunicato a mezzo PEC in data 17.12.2025, con cui la p.a. ha disposto l’esclusione della ricorrente dal “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS”; -dell’esclusione di parte ricorrente dal “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS”, comunicata allo stesso a mezzo PEC in data 17.12.2025; -della graduatoria dei candidati specializzati per la Regione Sicilia del concorso de quo, pubblicata in data 31.12.2025, nella parte in cui non è incluso il nominativo della ricorrente; -della mancata assegnazione alla sede lavorativa spettante, nonostante parte ricorrente abbia proficuamente superato tutte le prove d’esame previste dalla lex specialis; -dell’art. 2, lett. h), del bando di concorso, nella parte in cui prevede, tra i requisiti di ammissione, il possesso del “diploma di specializzazione universitario o regolare iscrizione, per l'anno accademico 2023/2024, al penultimo o ultimo anno del corso di formazione specialistica in una delle seguenti aree mediche o in discipline equipollenti ai sensi del Decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.: Medicina legale, Medicina del lavoro, Anatomia patologica, Igiene e medicina preventiva, Neuropsichiatria infantile, Pediatria, Oftalmologia, Otorinolaringoiatria, Psichiatria, Neurologia, Medicina Interna, Oncologia, Cardiologia, Ginecologia“, non includendo le discipline affini; -di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell’odierna parte ricorrente; PER L’ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI volte a disporre la riammissione della ricorrente alla procedura de qua e, per l’effetto, l'assunzione in servizio presso la sede lavorativa legittimamente spettante, e/o l’adozione di ogni altra misura idonea a soddisfare la pretesa de qua; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO dell’interesse di parte ricorrente ad essere nuovamente ammessa alla selezione de qua e, quindi, essere assegnata alla sede lavorativa territoriale spettante, previa assunzione in servizio; E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., derivante dalla illegittima esclusione del ricorrente dalla graduatoria del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS», tramite la riammissione della ricorrente al concorso de quo e la conseguente immissione in servizio nella sede legittimamente spettante.

Giustizia amministrativa202603243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli dell’INPS, nonché mancata inclusione nella graduatoria regionale e mancata assegnazione della sede

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’esclusione, comunicata tramite PEC il 17 dicembre 2025, dal concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall’INPS, oltre alla graduatoria dei candidati specializzati per la Regione Sicilia, nella parte in cui non la includeva, e alla mancata assegnazione della sede lavorativa. Ha contestato anche la clausola del bando che richiedeva il possesso del diploma di specializzazione universitario, oppure l’iscrizione all’ultimo o penultimo anno di corsi di formazione specialistica in specifiche discipline mediche o in discipline equipollenti, lamentando la mancata inclusione delle discipline affini. Ha chiesto, in via cautelare, la riammissione alla procedura e l’assunzione in servizio, nonché l’accertamento dell’interesse alla riammissione e il risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 30 c.p.a. Il giudice ha rilevato che il titolo posseduto dalla ricorrente era soltanto affine, e non equipollente, a quello richiesto dal bando.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo decisivo, allo stato degli atti, che il titolo vantato dalla ricorrente fosse affine ma non equipollente al titolo di specializzazione previsto dal bando. Ne consegue la mancanza del requisito di ammissione e la legittimità dell’esclusione, senza riconoscimento della riammissione, dell’assegnazione della sede o del risarcimento in forma specifica nella fase cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito del rito cautelare collegiale.

  • art. 30 c.p.a.

    La ricorrente ha invocato il risarcimento del danno in forma specifica, collegato alla riammissione al concorso e alla conseguente immissione in servizio; la domanda non è stata accolta in sede cautelare.

  • art. 2, lett. h), del bando di concorso

    diploma di specializzazione universitario o regolare iscrizione, per l'anno accademico 2023/2024, al penultimo o ultimo anno del corso di formazione specialistica in una delle seguenti aree mediche o in discipline equipollenti

    Il requisito previsto dal bando richiede una delle specializzazioni indicate o un titolo equipollente; la mera affinità del titolo posseduto non è sufficiente.

Massime di principio

  • In una procedura concorsuale, quando la lex specialis richiede il possesso di una specifica specializzazione o di un titolo equipollente, il possesso di un titolo soltanto affine non soddisfa il requisito di ammissione, salvo diversa previsione del bando o della disciplina applicabile.
  • La clausola della lex specialis che individua tassativamente i titoli di specializzazione richiesti non può essere estesa, in sede cautelare, alle discipline meramente affini quando il bando richiama esclusivamente l’equipollenza.
  • La carenza del requisito di ammissione costituito dal titolo di specializzazione giustifica l’esclusione dalla procedura concorsuale e impedisce, in assenza di altri elementi, la riammissione e l’assegnazione della sede lavorativa.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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