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Sentenza

Sentenza del 01/02/2019 n. 3074 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato la sentenza della CTR Toscana per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, e della L. n. 130 del 1999, art. 6. La controversia riguardava l'applicabilità dell'agevolazione fiscale sulle formalità ipotecarie relative a un finanziamento a medio-lungo termine originariamente concesso da una banca e successivamente ceduto a una società di cartolarizzazione. L'Agenzia sosteneva che l'agevolazione spettasse solo a banche o istituti di credito e che la nuova ipoteca, iscritta su beni diversi e appartenenti a un terzo, costituisse una garanzia autonoma. La contribuente sosteneva invece che il credito derivasse comunque da un'operazione agevolata e che l'art. 15 comprendesse ogni garanzia prestata a tutela di tale credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ritenendo che nei procedimenti tributari instaurati dopo il 1° gennaio 2001 la legittimazione spetti esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Nei confronti dell'Agenzia, ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Ha quindi riconosciuto l'agevolazione fiscale e escluso l'applicazione dell'imposta ipotecaria ordinaria e delle sanzioni. Le spese dei precedenti gradi sono state compensate, mentre l'Agenzia è stata condannata a rimborsare alla ricorrente 2.200 euro, oltre spese forfetarie e accessori, per il giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15

    Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime [...] alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate [...] sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.

    L'agevolazione riguarda non solo il finanziamento originario, ma anche gli atti e le garanzie di qualsiasi tipo collegati a quel finanziamento, indipendentemente dal soggetto che presta la garanzia e dal momento in cui essa viene costituita.

  • D.P.R. n. 601 del 1973, art. 17

    Dette operazioni sono assoggettate, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, ad una imposta sostitutiva.

    Le operazioni agevolate sono assoggettate al regime dell'imposta sostitutiva, in luogo delle ordinarie imposte indirette applicabili ai singoli atti.

  • D.P.R. n. 601 del 1973, art. 18

    Individua le aliquote dell'imposta sostitutiva applicabile alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine.

  • L. n. 130 del 1999, art. 6, comma 2

    Se la cessione ha per oggetto crediti derivanti dalle operazioni indicate nel D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 15, 16 e 19, continuano ad applicarsi le agevolazioni previste nel citato art. 15.

    La cessione del credito a una società di cartolarizzazione non fa venir meno le agevolazioni fiscali originariamente collegate al finanziamento agevolato.

  • D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 107

    La qualifica di intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dalla norma non impedisce, secondo la decisione, la conservazione dell'agevolazione quando il credito ceduto deriva da un finanziamento originariamente riconducibile all'art. 15 del D.P.R. n. 601 del 1973.

  • Costituzione, art. 3

    La sentenza richiama indirettamente la sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2017, che ha dichiarato illegittima l'esclusione degli intermediari finanziari dalle analoghe agevolazioni fiscali previste per le operazioni di finanziamento.

Massime di principio

  • Per verificare un'agevolazione fiscale collegata a un finanziamento, occorre considerare l'origine e la natura del credito, non soltanto il soggetto che ne è divenuto successivamente titolare.
  • La cessione di un credito a una società di cartolarizzazione, se il credito deriva da un finanziamento agevolato, non determina automaticamente la perdita delle agevolazioni fiscali.
  • L'espressione relativa alle garanzie di qualunque tipo può comprendere anche un'ipoteca costituita successivamente, da un soggetto diverso e su beni diversi, purché essa garantisca effettivamente il credito derivante dall'operazione agevolata.
  • Nel contenzioso tributario instaurato dopo il 1° gennaio 2001, la legittimazione processuale spetta ordinariamente all'Agenzia delle Entrate e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
  • La decisione riguarda specificamente la disciplina e il quadro normativo applicabili al caso concreto: in situazioni analoghe devono essere verificati la data dell'operazione, la natura del finanziamento, il collegamento della garanzia al credito e la normativa vigente al momento dell'atto.

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