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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06766/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la debenza della contribuzione minima richiesta dalla cassa previdenziale di categoria a un soggetto iscritto all'albo dei geometri. La corte d'appello aveva escluso l'obbligo contributivo ritenendo che mancasse la prova della continuità professionale e valorizzando anche un asserito difetto di tempestiva produzione documentale della cassa, con conseguente mancato riconoscimento di attività professionale tipica svolta dal contribuente. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha denunciato violazione e falsa applicazione della normativa istitutiva e regolamentare delle casse privatizzate, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente subordinato la contribuzione minima all'accertamento della continuità dell'attività professionale e avesse ridotto indebitamente l'autonomia regolamentare dell'ente; con il terzo ha dedotto violazioni processuali e omesso esame di fatti decisivi per l'erronea declaratoria di tardività delle produzioni documentali relative all'attività ispettiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, limitatamente ai primi due motivi ritenuti fondati e da esaminare congiuntamente. Ha ribadito il principio già affermato secondo cui, per l'obbligatorietà dell'iscrizione alla cassa dei geometri liberi professionisti e per il pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, senza che rilevino la occasionalità dell'esercizio della professione o la mancata produzione di reddito, poiché il regolamento della cassa si inserisce nel quadro dei principi della legge n. 335 del 1995 e dell'autonomia degli enti privatizzati finalizzata all'equilibrio finanziario di lungo periodo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il terzo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • artt. 1, L. 37/1967

    Richiamati dalla ricorrente come base normativa della disciplina previdenziale di categoria, nell'ambito della pretesa contribuzione minima.

  • artt. 10, 11 e 22, L. 773/1982

    Richiamati per sostenere la disciplina dell'iscrizione e della contribuzione dei geometri, con particolare riferimento alla continuità professionale prevista dall'art. 22, ritenuta però non decisiva dalla Corte di cassazione ai fini della contribuzione minima.

  • art. 1, commi 32 e 33, L. 537/1993

    Richiamata in relazione alla legge delega che ha consentito la riforma del sistema previdenziale degli enti privatizzati.

  • artt. 1 ss., d.lgs. 509/1994

    Richiamati come disciplina della privatizzazione e dell'autonomia regolamentare delle casse previdenziali, che la Corte interpreta in senso coerente con i principi di lungo equilibrio finanziario.

  • art. 2, comma 26, L. 335/1995

    Richiamato quale riferimento alla riforma previdenziale generale e ai principi cui devono conformarsi le casse privatizzate.

  • artt. 1 e 2, d.lgs. 103/1996

    Richiamati nel quadro della disciplina previdenziale degli enti di previdenza privatizzati e dell'autonomia loro riconosciuta.

  • art. 5 dello Statuto della Cassa

    Richiamato per sostenere la legittimità della contribuzione minima imposta a tutti gli iscritti.

  • art. 3, comma 12, L. 335/1995

    Richiamato come norma che consente interventi degli enti per garantire l'equilibrio finanziario di lungo periodo; la Corte ne valorizza la coerenza con il regolamento della cassa.

  • art. 1, comma 763, L. 296/2006

    Richiamato quale disposizione interpretativa/modificativa della disciplina previdenziale degli enti privatizzati.

  • art. 1, comma 488, L. 147/2013

    Richiamato nel medesimo contesto della disciplina degli equilibri finanziari delle casse privatizzate.

  • art. 303 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per dedotte violazioni processuali in tema di produzione documentale e attività difensiva.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per contestare la ritenuta tardività della costituzione/produttività documentale della cassa in giudizio di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Richiamato quale parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale parametro di deduzione dell'error in procedendo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato quale parametro di deduzione dell'omesso esame di un fatto storico decisivo.

Massime di principio

  • Per le casse previdenziali privatizzate, quando il regolamento interno è coerente con la disciplina di settore, l'iscrizione all'albo professionale può costituire di per sé presupposto sufficiente dell'obbligo di iscrizione alla cassa e del pagamento della contribuzione minima.
  • Ai fini della contribuzione minima dovuta alla cassa professionale, non assumono rilievo né l'occasionalità dell'esercizio della professione né la mancanza di reddito prodotto, se il sistema contributivo dell'ente è strutturato in modo conforme ai principi di equilibrio finanziario di lungo periodo.
  • Il giudice di merito che escluda l'obbligo contributivo in presenza della sola iscrizione all'albo si discosta dal principio di diritto consolidato e incorre in cassazione per violazione della disciplina applicabile.
  • Le questioni processuali relative alla tempestività delle produzioni documentali restano assorbite quando la decisione di cassazione intervenga sull'erronea applicazione della disciplina sostanziale decisiva per la controversia.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProveImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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