Sentenza del 15/02/2018 n. 674 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo non riporta il dispositivo della sentenza né indica l'esito concreto del ricorso. Sono però richiamati principi della Corte di cassazione secondo cui la potenzialità edificatoria effettiva del terreno può rilevare fiscalmente anche quando non risulti da una formale qualificazione urbanistica, poiché incide sul valore del bene e costituisce indice di capacità contributiva.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il testo riguarda la determinazione della base imponibile e, in particolare, la rilevanza della potenzialità edificatoria di un terreno ai fini fiscali. Viene affermato che l'area edificabile può essere tale sia formalmente, perché qualificata come edificabile dagli strumenti urbanistici, sia di fatto, quando presenti una concreta e potenziale vocazione edificatoria anche in assenza di una specifica previsione urbanistica. Ai fini della tassazione delle plusvalenze immobiliari, occorre considerare la destinazione effettiva dell'area e ogni elemento certo e obiettivo idoneo a dimostrarne la concreta attitudine all'edificazione.
Norme richiamate
Art. 81, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 917 del 1986, ora art. 67
"plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione"
La norma disciplina le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili. Secondo i principi richiamati, la valutazione fiscale deve considerare la concreta e attuale potenzialità edificatoria dell'area, desumibile dagli strumenti urbanistici e da altri elementi certi e obiettivi.
Art. 53 della Costituzione
La potenzialità edificatoria dell'area rappresenta un elemento oggettivo che accresce il valore del terreno e può costituire un indice di capacità contributiva.
Massime di principio
- In materia fiscale, un terreno può essere considerato edificabile non solo quando è formalmente qualificato come tale dagli strumenti urbanistici, ma anche quando possiede una concreta vocazione edificatoria desumibile da elementi oggettivi.
- Per determinare la tassazione delle plusvalenze immobiliari occorre guardare alla destinazione effettiva e alla potenzialità economica del terreno al momento della cessione, non soltanto alla sua classificazione formale.
- La potenzialità edificatoria può essere provata mediante strumenti urbanistici adottati o in corso di adozione e mediante ulteriori elementi certi, documentabili e obiettivamente verificabili.
- Il testo non contiene dati sufficienti per individuare le parti del giudizio o stabilire con certezza il vincitore processuale; l'indicazione del resistente come vincitore è quindi meramente presuntiva e non deriva da un dispositivo espressamente riportato.
Testo integrale
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